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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Esclusione dalla gara per mancato rispetto dei minimi tabellari
Nella sentenza in discorso il TAR ha affermato che:
- in base all’art. 97, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. d), i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, D. Leg.vo 50/2016 costituiscono un elemento inderogabile delle offerte presentate nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e, pertanto, in sede di verifica dell’anomalia, non possono essere accettate giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale dei dipendenti a livelli inferiori a tale parametro;
- tale disposizione trova operatività, successivamente alle modifiche apportate all’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 ad opera del D. Leg.vo 56/2017 (c.d. Correttivo), anche laddove la Stazione appaltante eserciti il diverso potere previsto dal secondo periodo del citato art. 95, comma 10, finalizzato a controllare, prima dell’aggiudicazione, che l’offerente vincitore rispetti il medesimo parametro, ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dalle tabelle ministeriali. Pertanto, poiché per tale verifica non è richiesto alcun contraddittorio, né che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, l’esito negativo della stessa comporta l’“irrimediabile esclusione” dell’offerta.
Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore primo classificato, la cui offerta, a seguito della verifica effettuata prima dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 (comma 10, secondo periodo), pur non risultando anomala, presentava valori della manodopera inferiori a quelli stabiliti dalle tabelle ministeriali.