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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 10/04/2015, n. 17
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- L.R. 10/08/2018, n. 44
- L.R. 29/12/2017, n. 67
- Sent. Corte Cost. 24/02/2017, n. 40
- Avviso di rettifica in B.U. 28.5.2015, n. 74
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TITOLO I - Principi generali e pianificazione |
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Art. 1 - Oggetto e principi generali1. Nell'ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni. 2. Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo. 3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera |
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Art. 2 - Pianificazione1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costier |
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Art. 3 - Piano regionale delle coste1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC). 2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, |
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Art. 4 - Piano comunale delle coste1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti. 2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta. 3. Le eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni dalla data di deposito. 4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del t |
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Art. 5 - Pianificazione dei porti di interesse regionale1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale. 2. Il Piano regolatore portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale e le sue previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani regolatori portuali sono sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). |
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Art. 6 - Ripartizione delle funzioni amministrative1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale: a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale; b) disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ri |
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TITOLO II - Disposizioni generali |
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Art. 7 - Sistema informativo del demanio (SID)1. Il Sistema informativo del demanio (SID) marittimo rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unita |
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Art. 8 - Concessioni di competenza comunale1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. 2. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera conco |
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Art. 9 - Concessioni per la nautica da diporto1. Fino alla ridefinizione della materia da parte della Regione, le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 509/1997 e, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del dell'articolo 5, comma 10 e dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvaz |
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Art. 10 - Revoca, decadenza e sospensione della concessione1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della navigazione. 2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In cas |
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Art. 11 - Affidamento in gestione Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45-bis del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali e in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario: |
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Art. 12 - Autorizzazione ex articolo 55 del Codice della navigazione1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del Codice della navigazione sono rilasciate previa verifica di compatibil |
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Art. 13 - Vigilanza1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono es |
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TITOLO III - Norme transitorie e finanziarie |
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Art. 14 - Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto: a) lame; b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati; c) canali alluvionali; d) a rischio di erosione in prossimità di falesie; e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali; 1-bis. Le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione allo scopo di realizzare gli interventi consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia. N12 2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la |
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Art. 14-bis - Accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per i disabili1. Al fine di consentire alle persone diversamente abili la piena access |
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Art. 15 - Norme transitorie1. Fino alla data di approvazione del PCC l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC. |
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Art. 16 - Riparto risorse economiche1. N10 Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale impo |
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Art. 17 - Norma finanziaria1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità previsionale di base 06.04.01 "Demanio e Patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente: a) In uscita: - Capitolo 3431 "Articolo 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di |
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TITOLO IV |
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Art. 18 - Abrogazione1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la L.R. n. 17/2006 . La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004 |
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