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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 29/01/2019, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/12/2023, n. 58
- L.R. 15/02/2023, n. 10
- L.R. 23/08/2019, n. 25
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Art. 1 - Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della L.R. 3/2018 |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Modifiche all'art. 93 della L.R. 23/20181. Dopo il comma 4 dell'articolo 93 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente: "4-bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di esercizio, inizialmente fissata al 1° gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene differita al 1° gennaio 2020.". 2. Per il rilascio della carta di esercizio è richiesto un contributo di un euro da parte della Regione Abruzzo a partire dal 1° gennaio 2019. Le modalità di riscossione sono definite da specifico provvedimento di Giunta regionale.
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Art. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti1-15. Omissis 16. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi in materia di nodi logistici regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le entrate derivanti dal centro Smistamento merci della Marsica - Interporti d'Abruzzo - saranno trasferite annualmente, a partire dall'anno 2019, in un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale denominato "Attività di sviluppo, valorizzazione ed ampliamento del Centro Smistamento Merci della Marsica - Interporti d'Abruzzo". All'istituzione del capitolo di spesa si provvederà con apposita variazione nel corso dell'anno 2019, all'esito delle procedure di gara, di affidamento e di gestione.". 17-22. Omissis
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Art. 16 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". 2. All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004)), sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 2, le parole "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"; b. al comma 9, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". 3. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"; b. al comma 2, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". 4. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019". 5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019". 6. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014) è abrogato. 7. All'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 13, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"; b. al comma 14, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 8. N1 9. Omissis 10. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative), è inserito il seguente comma: "1-bis. I finanziamenti assegnati alle ATER per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera a) della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, inerenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il recupero, il restauro, il risanamento, l'acquisto e la costruzione di immobili, sono da considerarsi entrate straordinarie, funzionalmente destinate ad incrementare il suo patrimonio.". 11. Omissis
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Art. 16-bis - (Disposizioni relative al RET)1. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. 2. N4 3. Il recepimento del “Quadro delle definizioni uniformi” (Allegato A dell’Intesa di cui al comma 1) non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica come specificato dall’articolo 2 dell’Intesa di cui al comma 1; pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle varianti generali di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) nel testo in vigore, che dovranno necessariamente recepire integralmente il "Quadro delle definizioni uniformi" (Allegato A dell’Intesa di cui al comma 1). 4. N5 5. N6 6. N7 7. Restano in capo alla Regione Abruzzo le competenze in materia di vigilanza urbanistico-edilizia trasferite con l’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).
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Art. 17 - Modifiche alla L.R. 9/2018 a seguito di impegni assunti, con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione1. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) sono apportate le seguenti modifiche: a. le parole "Albo regionale" ovunque ricorrano nella L.R. 9/2018 sono sostituite con le seguenti: "Elenco regionale"; b. l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come Associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano. 2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco. 3. La Regione Abruzzo riconosce il Comitato regionale abruzzese dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) e le sue strutture sub-regionali intese quali organizzazioni di secondo livello che associano Pro Loco, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, concorrendo in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle attività di accoglienza turistica. 4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo, pertanto, può essere destinatario di contributi diretti per la sua attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale. 5. La Regione Abruzzo può assegnare al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue strutture sub-regionali di secondo livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito nonché supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo svolgimento delle attività istituzionali e turistiche. 6. La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5 e comunque connesse al necessario aggiornamento dell'Elenco regionale. 7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto fra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale UNPLI Abruzzo."; c. L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco) 1. Le Associazioni Pro Loco, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono le seguenti attività di interesse generale: a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; b. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato. 2. In particolare, in Abruzzo, le Pro Loco e loro consorzi hanno il compito di: a. svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale; b. promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite; c. al fine di favorire una maggiore valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di competenza, i Comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono attribuire alle stesse attività di promozione di riserve naturali, musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini; d. nell'ambito di quanto riportato alla lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro; e. sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località; f. stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera; g. collaborare con gli Organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico; h. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta con l'assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti dall'ufficio, inserendo l'ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure standard riferite al nuovo Sistema Informativo Regionale cui la Pro Loco deve uniformarsi nella gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica; i. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici. 3. In relazione a quanto previsto nel comma 2, lettera d), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere). 4. Le Associazioni Pro Loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica."; d. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1. al comma 1: a. le lettere g) e j) sono abrogate; b. la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) la possibilità, nell'ambito della propria attività di promozione turistica, di intraprendere azioni di partenariato con la Regione, il Comune, gli Enti Parco, le DMC (Destination Management Company), le PMC (Product Management Company) e gli altri enti locali in genere;"; c. la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Pro Loco è devoluto ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017."; 2. il comma 2 è abrogato; e. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 1. il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione."; 2. dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte."; f. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione ne dà immediata comunicazione all'UNPLI Abruzzo per verificare la possibilità o meno di ripristinare il loro regolare funzionamento.".
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Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
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Allegati - Omissis
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