Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 12 - Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della L.R. 3/2018

1. Il comma 2 dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 - (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)) è sostituito dal seguente:

"2. Per garantire il passaggio al sistema informativo turistico di cui all'articolo 7, è istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per sostenere i costi di gestione per il funzionamento degli uffici IAT regionali ed assicurare un trasferimento ai Comuni in cui hanno sede gli uffici, negli anni 2019 e 2020, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della L.R. 3/2018 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, fissati in euro 102.971,59, annui, per gli anni 2019 e 2020, trovano copertura con la riprogrammazione degli stanziamenti di bilancio Parte Spesa, Titolo 1, Missione 01, Programmi 03 e 05."."

Dalla redazione