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L. R. Abruzzo 20/10/2015, n. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige in B.U. 28/10/2015, n. 113 Spec.
- L.R. 12/01/2017, n. 4
- L.R. 30/08/2017, n. 50
- L.R. 29/01/2019, n. 1
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Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), la Regione Abruzzo, con la presente legge, e con successivi atti normativi da approvare entro il 28 febbraio 2016, provvede al complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio, individuando le dimensioni ottimali per l'esercizio delle medesime funzioni amministrative, con l'obiettivo di favorire l'associazionismo tra gli enti locali, la gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali.

2. La Regione, con propria legge, stabilisce premialità per promuovere e incentivare gestioni associate di servizi, unioni e fusioni di Comuni, con particolare riferimento alla partecipazione a bandi e avvisi regionali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali e dei servizi ad esse correlati, e favorisce, in particolare, la costituzione di Unioni e fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

4. La Regione promuove, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento della rete telematica e informatica, l'azione delle Province per l'espletamento delle funzioni istituzionali compreso l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della legge 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi, mediante accordi o convenzioni con le Province.

5. Nell'ambito del riordino delle funzioni amministrative, la Regione promuove altresì la razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli enti dipendenti della Regione, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

6. Il riordino è comunque finalizzato al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese e alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali.


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Art. 2 - Principi e criteri

1. In conformità agli articoli 2 e 10 dello Statuto regionale, la Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attraverso la concertazione e la leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle Comunità locali, provvede al riordino e alla riallocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a. l'individuazione delle funzioni diverse da quelle fondamentali e la razionale allocazione delle stesse all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;

b. l'adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante accordi o convenzioni e la valorizzazione di forme di esercizio associato delle funzioni;

c. l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività;

d. l'esercizio in forma associata da parte delle Province e dei Comuni di specifiche funzioni amministrative al fine di assicurare l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;

e. l'individuazione delle eventuali funzioni da sopprimere;

f. la razionalizzazione e il riordino delle partecipazioni societarie delle Province tesa ad una riduzione delle stesse.


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Art. 3 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

a. le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;

b. le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014;

c. le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;

d. le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e);

e. le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);N6

f. le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;

g. le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;

h. le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

i. le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;

l. le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;

m. le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

n. le funzioni in materia di emigrazione;

o. le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;

p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell’articolo 4 bis; N3

q. le funzioni in materia di attività estrattive;

r. le funzioni in materia di protezione civile;

s. le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

t. le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.


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Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni

1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);

b) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;

c) le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo;

d) le funzioni in materia di sport;

e) le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003).

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione, da definirsi con successivi accordi di cui all'articolo 10 che dovranno stabilire nel dettaglio l'entità delle risorse ed i capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di trasferimento, da approvarsi con legge regionale, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria della Regione.


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Art. 4 bis - Funzioni delle Province in materia di energia

1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) funzione di controllo degli impianti termici;

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).


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Art. 5 - Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro

1. Con specifici accordi stipulati e recepiti secondo le procedure di cui all'articolo 8 sono disciplinati i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.


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Art. 6 - Disposizioni in materia di personale di polizia provinciale

1. Nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui all'articolo 5 del D.L. 78/2015, convertito dalla L. 125/2015 e dei principi di cui alla presente legge, fermo restando l'obbligo per le Province di individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, la Regione, per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, si avvale del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale come individuato nell'ambito degli accordi stipulati e recepiti secondo le procedure dell'articolo 8.

2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, sono versati annualmente dalla Provincia alla Regione.


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Art. 7 - Linee guida per l'individuazione e il trasferimento di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative

1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), della correlazione tra funzioni da trasferire e personale addetto alle medesime alla data dell'8 aprile 2014 e della garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 56/2014 previo esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 8 e 10 relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare. Le linee guida prevedono un termine per la sottoscrizione degli accordi non superiore, di norma, a 60 giorni dall'approvazione del provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

2. Ove le Amministrazioni interessate al riordino, in sede di Osservatorio regionale, non concordino sulla proposta da formulare alla Giunta entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assume le relative determinazioni.


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Art. 8 - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale.

3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014.


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Art. 9 - Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

1. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi dell'articolo 8, la Regione e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e la successione nei rapporti attivi e passivi in corso da trasferire nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014 e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. N7

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le Province concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano altresì nella titolarità delle Province i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle Province le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lett. b) della L. 56/2014 e del D.P.C.M. 26 settembre 2014, al fine di razionalizzare e contenere la spesa e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, la Regione, sulla base degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 8, subentra nella partecipazione alle società e agli altri enti partecipati dalle Province che esercitano attività connesse alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3. In ogni caso, la Regione non subentra nelle partecipazioni alle società e agli enti che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

8. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

9. Per la conclusione delle attività di cui al presente articolo, le Province possono avvalersi del personale trasferito alla Regione, secondo modalità e criteri stabiliti negli accordi di cui all'articolo 8.


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Art. 10 - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire.

3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. N2


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Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

1. A norma dell'articolo 1, comma 89, della L. 56/2014, fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10, le Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi e degli atti che recepiscono gli accordi di cui agli articoli 8 e 10, la Giunta regionale adotta specifiche proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore al riordino delle funzioni amministrative.


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Art. 12 - Disposizioni per la ricollocazione del personale delle Province

1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.001 - 11541.1, denominato "Trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali ex L.R. 72/1998", per le procedure inerenti il trasferimento del personale delle Province operate in attuazione della L. 56/2014 e dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le variazioni di bilancio finalizzate a consentire la imputazione e contabilizzazione degli oneri relativi al personale trasferito.


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Art. 13 - Interventi urgenti a favore del trasporto e dell'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori e dell'università

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'annualità 2015:

a. lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.001 - 41516.1, denominato "Trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori ed università", è incrementato di euro 1.200.000,00;

b. lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.005 - 71576.1, denominato "Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale", è ridotto di euro 1.200.000,00.

2. Per le annualità successive al 2015, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4, la Regione, con legge di stabilità regionale e tenuto conto delle eventuali risorse vincolate trasferite dallo Stato, garantisce le risorse necessarie per assicurare la copertura del servizio di trasporto e assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole superiori e università e gli altri servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4.


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Art. 14 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.


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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


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Allegato A

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 3


A) BENI CULTURALI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE

L.R. 1° giugno 1977, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 16;

L.R. 16 settembre 1998, n. 77 (Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione);

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 81 e 82;

L.R. 9 agosto 1999, n. 61 (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali);

L.R. 3 marzo 2005, n. 19 (Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali);

L.R. 18 giugno 1992, n. 44 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale);

L.R. 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale).


B) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 67;

L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).


C) AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

L.R. 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con particolare riferimento all'articolo 56;

L.R. 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo);

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo).


D) RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

L.R. 23 settembre 1997, n. 107 (Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 7 e 13;

L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 44 e 64;

L.R. 23 marzo 2000, n. 48 (Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri);

L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche);

L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche));

L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003));

L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale));

L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo);

L.R. 12 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

L.R. 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale).


E) VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA

L.R. 5 maggio 2010. n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), con riferimento all'articolo 9.


F) FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

L.R. 8 maggio 1995, n. 96 (Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articoli 42 e 43;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 31, 36 e 79;

L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato).


G) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articoli 45 e 50;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 17, 25 e 36;

L.R. 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale);

L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato).


H) CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

L.R. 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca);

L.R. 4 novembre 1987, n. 73 (Trasferimento alla Provincia di L'Aquila dell'impianto e del personale del soppresso Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise);

L.R. 2 agosto 1993, n. 34 (Scioglimento dell'Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.) e trasferimento delle funzioni amministrative alle Province);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con particolare riferimento agli articoli 28 e 29;

L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente);

L.R. 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorie regionale per la stagione venatoria 2010/2011).


I) RISTORO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

L.R. 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica).


L) PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 23 e 26.


M) SERVIZI SOCIALI

L.R. 29 dicembre 1988, n. 102 (Nuove norme per la corresponsione di contributi regionali alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa O.N.M.I. e per la gestione degli asili-nido);

L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori);

L.R. 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) articolo 7;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 77 e 79;

L.R. 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) articolo 7;

L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona);

L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)) articolo 154, comma 7;

L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) articoli 2 e 7.


N) EMIGRAZIONE

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 60;

L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati).


O) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento all'articolo 63;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento all'articolo 48.


P) ENERGIA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI


Q) ATTIVITÀ ESTRATTIVE

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento all'articolo 11.


R) PROTEZIONE CIVILE

L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile).


S) TUTELA AMBIENTALE

L.R. 16 dicembre 1982, n. 90 (Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni);

L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica);

L.R. 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa);

L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.));

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 27, 30, 31, 33, 36 e 39;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreta legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 52, 55 e 56;

L.R. 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale);

L.R. 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardie dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico);

L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

L.R. 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale);

L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo);

L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina);

L.R. 17 luglio 2007, n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo);

L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti);

L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto);

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo);

L.R. 21 ottobre 2013. n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)).


T) TURISMO

L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 53;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articolo 41;

L.R. 18 maggio 2000, n. 101 (Disciplina delle strade del vino in Abruzzo);

L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);

L.R. 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco);

L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) art. 3 - esercizio potere sostitutivo.


2179876 5390601
Allegato B

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni ai sensi dell'articolo 4


A) ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio) articoli 5-bis e 6;

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 58;

L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)) articolo 99-quater;

L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)) articolo 150-bis.


B) NON VEDENTI E NON UDENTI

L.R. 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) articoli 2 e 3;

L.R. 18 aprile 1975, n. 36 (Norme a favore dei minorati dell'udito).


C) AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico);

L.R. 12 dicembre 2003, n. 24 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico).


D) SPORT

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 54;

L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).


E) DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

L.R. 23 settembre 1997, n. 107 (Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 7 e 13;

L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 44 e 64;

L.R. 23 marzo 2000, n. 48 (Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri);

L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche);

L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche));

L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003));

L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale));

L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo);

L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

L.R. 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale).



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