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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sopraelevazioni in zone sismiche: l'autorizzazione sismica è sempre necessaria
Fattispecie
I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 95 D. P.R. 06/06/2001, n. 380 per aver realizzato, senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio tecnico della regione, la sopraelevazione di un preesistente fabbricato insistente in zona dichiarata sismica, mediante realizzazione sul terrazzo di copertura di una tettoia con struttura in legno di circa 17 mq., costituita da montanti e traversi e soprastante tavolato in legno.
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di condanna sostenendo l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 20 della L. R. Sicilia 16/04/2003, n. 4, secondo le quali, in deroga alla legislazione nazionale, la chiusura di terrazze e la copertura di spazi interni con strutture precarie non sono soggette a concessione o autorizzazione.
I ricorrenti invocavano inoltre la prescrizione del reato antisismico.
Contesto normativo
In tema di realizzazione di opere in zone sismica:
-l'articolo 93 del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico edilizia) prescrive, tra l'altro, che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato;
- l'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 prescrive che nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione;
- l'inosservanza delle predette disposizioni è sanzionata dall'articolo 95 del D.P.R. 380/2001.
Per quanto riguarda la normativa regionale invocata, l'art. 20 della L. R. Sicilia 16/04/2003, n. 4 prevede che in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.
Decisione della Corte di Cassazione
La Cass. pen. 27/12/2018, n. 58316 ha confermato la sentenza di condanna e affermato i seguenti principi.
1. Le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 D.P.R. 06/06/2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento.
2. Le disposizioni delle leggi della regione Sicilia secondo cui, in deroga alla legislazione nazionale, la chiusura di terrazze e la copertura di spazi interni con strutture precarie non sono soggette a concessione o autorizzazione, si applicano limitatamente alla materia dell'urbanistica e non possono quindi essere estese alla diversa disciplina edilizia antisismica e a quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici rientrante nella competenza esclusiva dello Stato; ne consegue che tali opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale.
3. La fattispecie contravvenzionale di omesso preavviso d'inizio attività è reato istantaneo, che si consuma nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l'attività di edificazione in carenza dei previi adempimenti previsti dall'art. 93 D.P.R. 380/2001, sicché il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori.