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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 22/04/1982, n. 168
L. 22/04/1982, n. 168
L. 22/04/1982, n. 168
- D.L. 29/12/1983, n. 747 (L. 27/02/1984, n. 18)
- D.L. 07/02/1985, n. 12 (L. 05/04/1985, n. 118)
- D.L. 31/05/1994, n. 330 (L. 27/07/1994, n. 473)
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Art. 1Fino al 30 giugno 1984 N1, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, nonché alle Imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero cooperative aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 R, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad u |
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Art. 2Ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 R, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi le plusvalenze di cui allo stesso art. 54 realizzate mediante cessione che comporti il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato. L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni: a) la cessione deve essere effettuata entro il 30 giugno 1984 N1; b) la cessione deve av |
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Art. 3Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del precedente art. 1 sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 R e successive modificazioni, qualora il trasferimento avvenga in favore del locatario che detenga l'immobile da data antecedente al 31 dicembre 1981 in virtù di contratto di locazione risultante da |
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Art. 4Fino al 30 giugno 1984 N1 l'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili nei confronti di enti pubblici territoriali e loro consorzi, di società a prevalente partecipazione di tali enti che hanno per oggetto esclusivo o principale lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo nonché |
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Art. 5Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli |
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Art. 6Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del reddito imponibile l'ammontare degli interessi percepi |
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Art. 7Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 R e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione sup |
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Art. 8In deroga all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 R, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti nonché nei Comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art. 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 R, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 |
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Art. 9Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del decreto-legg |
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Art. 10All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede con |
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Art. 11La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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