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D.L. 31/05/1994, n. 330

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.
In vigore dal 01/06/1994.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490
- L. 27/07/1994, n. 473 (legge di conversione), in vigore dal 31/07/1994.
- Avviso di rettifica in G.U. 04/06/1994, n. 129
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. - Dichiarazione dei redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.»;

2) nel quarto comma, lettera d), le parole: «corrisposti da un unico sostituto di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «certificati dall'ultimo sostituto di imposta»; nella stessa lettera d), secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.»; nello stesso quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalità previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.»;

3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.»;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo.»;

c) all'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.»;

d) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo.

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Art. 2. - Oneri deducibili

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uf

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Art. 3. - Detrazioni d'imposta

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 11, comma 2, le parole: «le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis»;

b) all'art. 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.»;

c) all'art. 12 il comma 6 è abrogato;

d) all'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:

a) lire 200.725, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire 14.600.000;

b) lire 127.715, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire 14.700.000;

c) lire 45.590, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire 14.825.000;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) lire 189.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000.»;

4) il comma 5 è abrogato;

e) dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro de

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Art. 3-bis. - Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico

N3

1. Le disposizioni dell'articolo 3, co

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Art. 4. - Redditi dei fabbricati

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano, altresì, produttive di re

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Art. 5. - Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati

1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del citato decreto n. 600 del 1973.»;

c) il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'

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Art. 6. - Disposizioni concernenti la riscossione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, primo comma, il n. 3) è sostituito dal seguente: «3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'art. 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo art. 3, secondo comma, lettera c);»;

b) dopo l'art. 92 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 92-bis (Mancata o irregolare documentazione probatoria). -- 1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea docu

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Art. 7. - Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da società non residenti e di Ilor

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 84, comma

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Art. 8. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

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