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D.L. 07/02/1985, n. 12

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 29/10/1986, n. 708 (L. 23/12/1986, n. 899)
- D.L. 30/06/1986, n. 309 (L. 09/08/1986, n. 472)
- Sentenza C. Cost. 23/04/1986, n. 108
- L. 28/02/1986, n. 41
- D.L. 27/06/1985, n. 313 (L. 08/08/1985, n. 422)
- L. 05/04/1985, n. 118 (Legge di conversione). In vigore dal 10/04/1985, in corsivo.
- Avviso di rettifica in G.U. 18/02/1985, n. 42
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Art. 1. - Sospensione e graduazione degli sfratti; proroga dei contratti per immobili ad uso non abitativo

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.

2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del

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Art. 1-bis.

Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'

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Art. 2. - Norme fiscali per l'edilizia abitativa

N2

1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento e dalle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previs

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Art. 3. - Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87

1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio 1986-87, è previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall'articolo 13, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87;

b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

2. Tale finanziamento è destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell'articolo 4.

3. A norma dell'art. 35, sesto comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente rid

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Art. 4. - Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni

1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo.

2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

4. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nella agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli alloggi di c

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Art. 4-bis. - Riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La riserva di cui all'a

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Art. 5. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni degli articoli 3, comma 12, e 4 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,

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Art. 5-bis. - Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi

In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'

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Art. 5-ter. - Programma integrativo per il comune di Roma

1. Il comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modi

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Art. 5-quater. - Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457

1. Per le necessità di cui all'articolo 5, diciassettesimo comma, del decreto-legge 23

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Art. 5-quinquies. - Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità pre

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Art. 6.

Soppresso


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Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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