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22/01/2019

Progetto esecutivo di opera pubblica: obbligo dell'amministrazione e conseguenze

Una interessante pronuncia della Cassazione fa il punto sull'obbligo dell'amministrazione di redigere un progetto esecutivo realmente "cantierabile" e sui suoi riflessi nell'ambito dei contenziosi che possono insorgere con l'appaltatore.

In tema di redazione dei progetti di opere pubbliche, Cass. 09/11/2018, n. 28799, ha ribadito il consolidato principio in base al quale è preciso obbligo dell’amministrazione committente dell'esecuzione di opere pubbliche quello di fornire all'appaltatore un progetto esecutivo “immediatamente cantierabile”, cioè concernente un'opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell'opera stessa.
Le norme che contengono tali previsioni (ora gli artt. 23-24 del D. Leg.vo 50/2016; in precedenza gli artt. 90, 91 e 93 del D. Leg.vo 163/2006; prima ancora gli artt. 16, 17 e 19 della L. 109/1994), rispondendo a finalità pubblicistiche, sono da ritenersi imperative e non derogabili dai contraenti (se non nei casi e nei modi previsti dalle norme stesse), con la conseguenza che - anche se omesse - devono intendersi “automaticamente” inserite nel contratto ai sensi dell’art. 1374 del Codice civile.

In quanto “immediatamente cantierabile”, il progetto esecutivo non deve peraltro implicare attività volte a colmare le lacune eventualmente presenti ad opera dell’appaltatore, il quale deve quindi limitarsi a tradurre le indicazioni e le scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, con piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori e delle attività costruttive, nonché le elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori).

LA FATTISPECIE
In applicazione dei menzionati principi di diritto, Cass. 09/11/2018, n. 28799, ha riconosciuto le ragioni dell’amministrazione nei confronti di un’impresa che aveva arbitrariamente interrotto i lavori sulla base di infondate denunce di errori progettuali, con richiesta di perizia di variante non necessaria e omesso adempimento agli ordini di servizio emessi dal Direttore dei lavori, in particolare quello con il quale si era richiesta la ripresa dei lavori.
L’ente appaltante aveva conseguentemente emesso provvedimento di risoluzione del contratto, ed incamerato la cauzione definitiva.
L’impresa aveva peraltro sottoscritto un “verbale di cantierabilità dei lavori”, senza sollevare eccezioni o riserve sulla documentazione, inclusi gli elaborati progettali, ricevuti, accettando infine la completa consegna dei lavori.
Una consulenza tecnica aveva poi ritenuto adeguato il progetto originario, cosicché la consegna successiva da parte dell’amministrazione di ulteriori tavole contenenti i disegni strutturali degli elaborati è stata considerarsi una mera chiarificazione di elementi già insiti nel progetto originale, senza necessità dunque di predisposizione di una variante. Inoltre, anche la necessità di realizzazione ulteriori lavori (palificazioni), avendo inciso in maniera del tutto modesta (intorno all'1,5% dell'importo dei lavori), è stata ritenuta tale da non rendere necessaria alcuna variante essenziale e pertanto da giustificare la sospensione dei lavori.

Dalla redazione