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11/01/2019

Credito d'imposta per bonifica ambientale, risanamento dissesto idrogeologico e aree verdi

La Legge di bilancio 2019 istituisce un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

L'art. 1, commi 156-161, della Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018 per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, spetta un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.

Gli interventi devono essere finalizzati a:
- bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici;
- prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Ai sensi del comma 157, il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono:
- comunicare mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

Il comma 161 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplini l'applicazione delle suddette disposizioni.

Le risorse disponibili sono pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. 

Dalla redazione