Articolo abrogato dall’art. 86, comma 1, della L.R. 10/04/2015, n. 15, così recitava:

“Art. 4 - Competenze delle province

1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.

3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.”

Dalla redazione