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Sent.C. Cass. 27/05/2002, n. 7712

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1. Appalti - Cauzione - Costituita con polizza fideiussoria - Natura.
1. La polizza fideiussoria, tanto se diretta a garantire al beneficiario l'adempimento dell'obbligazione originariamente assunta verso di lui dal contraente della polizza quanto se volta ad assicurargli la somma dovuta per inadempimento o inesatto adempimento, assolve la funzione di garantire un obbligo altrui secondo lo schema previsto dall'art. 1936 Cod.civ., affiancando al primo un secondo debitore di pari o diverso grado. Ove, però sia prestata garanzia dell'obbligazione dell'appaltatore, la polizza fideiussoria non è configurabile come fideiussione, bensì, come garanzia atipica ("fideiussio indemnitatis"), in quanto l'insostituibilità della prestazione dell'appaltatore fa venir meno la solidarietà dell'obbligazione del garante e comporta che il creditore può pretendere da lui solo un indennizzo o un risarcimento, che è prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto.


(Cod.civ. art. 1936)

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