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Sent.C. Cass. 27/02/2008, n. 5203

51421 51421
1. Geometri - Limiti di competenza - Modeste costruzioni civili - Criteri di valutazione - Progettazione di fognatura - Esclusione 2. Geometri - Limiti di competenza -Unico appartenente non qualificato di un collegio di progettisti - Conseguenza
1. Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’art. 16, lett. m), R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine assumono rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta in ogni caso di elementi sintomatici che valgono ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, la quale, oltre al profilo del costo economico, censurato dai ricorrenti, aveva attribuito rilievo ad altri aspetti tecnici connessi alla progettazione di una infrastruttura pubblica di fognatura e depurazione, nonché alla sua interferenza con altri impianti). 2. Nel caso di conferimento di un incarico professionale di redazione del progetto di una costruzione civile ad un collegio di progettisti, nei confronti di uno dei quali sia accertata la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista, stabiliti dalla legge professionale [nella specie, l’art. 16, lett. m), R.D. 11 febbraio 1929 n. 274. che consente al geometra la progettazione, la direzione o la vigilanza di modeste costruzioni civili], allorché sia accertato trattarsi di un contratto unitario ed inscindibile, in cui la prestazione sia dovuta collegialmente ed indivisibilmente dal collegio, si determina la nullità dell’intero contratto di opera professionale, rilevabile ai sensi dell’art. 1421 C.c., anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

1. Sui criteri di valutazione delle difficoltà tecniche e del costo ved. Cass. 7 marzo 2004 n. 5428; [R=W7M045428] 27 luglio 1988 n. 4781 [R=W27L884781] 1a. Ved. C. Stato IV 5 settembre 2007 n. 4652 R (È esclusa la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato che non siano piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali); Cass. 14 giugno 2007 n. 13968 R (Criterio di accertamento della modestia di una costruzione civile ai fini della valutazione dei limiti di competenza di un geometra o perito industriale); 6 marzo 2007 n. 5136R [Sono nulli gli incarichi conferiti ai geometri per la direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori, eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 16, lett. l) ed m), R.D. 11 febbraio 1929 n. 274] 1n. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - Art. 16 : ved. Cass. 12 novembre 2007 n. 23504, R
[R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16, lett. m) (1n)]R

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