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Flash news del
10/12/2018

Decadenza del permesso di costruire per superamento del termine di inizio lavori

Il T.A.R. Toscana, con la sentenza 30/10/2018, n. 1426, ha precisato gli elementi dai quali si desume l’inizio dei lavori ai fini dell’esclusione della decadenza del permesso di costruire.

Posto che la nozione di effettivo inizio dei lavori è una nozione elastica, in quanto si desume dagli indizi rilevati sul sito dell’intervento - che debbono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza di cui all'art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001 venga ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche - il T.A.R. ha ritenuto che i lavori possono ritenersi “iniziati” quando consistano:
- nella compiuta organizzazione del cantiere,
- nell'innalzamento di elementi portanti,
- nella elevazione di muri,
- nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.
Di contro, non rilevano i soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento.

Nella fattispecie l’avvenuta demolizione di un rudere nell’area del cantiere è stata ritenuta un’opera preparatoria, inidonea a integrare l’effettivo avvio dei lavori in quanto non propriamente attinente alla parte qualificante del progetto (la nuova abitazione) e alla realizzazione del programma edificatorio oggetto del permesso di costruire (villetta unifamiliare).

Dalla redazione