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Sent.C. Cass. 03/09/2008, n. 22129

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1. Progetto - Errori del professionista nella sua redazione - Conseguente mancato raggiungimento dello scopo da parte del committente - Addebitabile al professionista
1. Riguardo alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista, se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell’elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate. (Nella specie, i vari progetti compilati dall’architetto si erano rivelati tutti irrealizzabili (non avevano infatti ottenuto la piena approvazione da parte del Comune, in quanto contrastavano con prescrizioni urbanistiche o presupponevano il consenso, invece mancato, del proprietario di un preesistente edificio alla sua demolizione.

1. Quando l’opera prestata dal professionista (nella specie, progetti di un architetto) non è esente da vizi, il committente può opporre al professionista l’eccezione di inadempimento ed ottenere altresì la restituzione di quanto già corrisposto (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2257 R). 1n. Codice civile - Art. 2226 (Difformità e vizi dell’opera) - (c.1) L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. (c.2) Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. (c.3) I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) - (c.1) La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. (c.2) L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. (c.3) Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. Art. 2230 (Prestazione d’opera intellettuale) - (c.1) Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. (c.2) Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
[Cod. civ. artt. 2226 (1n), 2229 (1n), 2230 (1n)]

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