Sent. C. Cass. 29/11/2004, n. 22487 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 29/11/2004, n. 22487

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1. Professionista (tecnico: ingegnere, architetto, geometra) - Attività professionale - Obbligo di diligenza - Opera irrealizzabile per progetto errato o inadeguato - Rifiuto di pagamento dell'onorario - Legittimità.

1. L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 C.c.


(Cod. civ. art. 1460)

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