Sent. CGAR. Sicilia 21/11/2006, n. 680 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 21/11/2006, n. 680

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - A.T.I. non ancora costituita - Fideiussione intestata a capogruppo e mandanti - Necessità.
1. Nel caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ad una gara di appalto ll.pp., l’atto di fideiussione bancaria, mediante il quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestato non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti. E ciò al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle future mandanti.

1. Conseguentemente - aggiunge la sentenza - il fideiussore, per assicurare in modo pieno l’operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti coperti dalla cauzione provvisoria, deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente. Conf. C. Stato Ap. 4 ottobre 2005 n. 8 R 1a. - Sulla cauzione provvisoria negli appalti ll.pp. ved. C. Stato IV 28 aprile 2006 n. 2399 R (La cauzione provvisoria costituita con assegno circolare è equivalente a quella prevista dal bando in contanti); Csi 18 aprile 2006 n. 144 R (È legittima, in base a certificazione di qualità, la riduzione della cauzione provvisoria in misura del 50 % ex art. 8, c. 11 quater e art. 30, c.1 e 2 L. 94/109 e art. 4, c.3 D.P.R. 2000/34); C. Stato VI 28 febbraio 2006 n. 893 R (È legittimo per un’A.T.I. costituire la cauzione provvisoria con la fideiussione della sola impresa capogruppo); IV 30 gennaio 2006 n. 288 R e Ap. 4 ottobre 2005 n. 8/4 (La cauzione provvisoria ha la funzione di garantire la P.A. per la presenza dell’impresa alla stipulazione del contratto e la veridicità delle dichiarazioni dell’impresa stessa circa il possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall’invito); V 11 gennaio 2006 n. 44 R (È ammissibile la costituzione della cauzione provvisoria con polizza fideiussoria di intermediario finanziario, a condizione che sia prevista dalla «lex specialis» della gara); V 28 novembre 2005 n. 6632 R (L’importo della cauzione provvisoria, una volta emessa, non può essere aumentato, perchè si violerebbe il principio della par condicio); Ap. 4 ottobre 2005 n. 8 R (1. È necessario che la cauzione provvisoria per un’A.T.I. sia sottoscritta da tutte le imprese associate. - 2. La cauzione provvisoria ha una duplice funzione: indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’A.T.I. e sanzionatoria in caso di altri inadempimenti dell’A.T.I.. 3. Per una costituenda A.T.I. la cauzione provvisoria garantisce tutte le imprese associande); Csi 29 settembre 2005 n. 630 R (In una cauzione provvisoria con fideiussione il fideiussore garantisce la P.A. per l’inadempimento del mandatario in una costituenda A.T.I.); 12 agosto 2005 n. 532 R (La cauzione provvisoria dopo la L. 2000/388, può costituirsi con fideiussione di società di intermediazione finanziaria iscritta nell’apposito elenco speciale); 27 luglio 2005 n. 472 R (In una gara in cui il bando preveda che la cauzione provvisoria debba rilasciarsi all’impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese associate, è legittima l’esclusione dell’A.T.I. per la quale la fideiussione sia intestata alla sola capogruppo senza riferimento alle imprese mandanti). Ved. anche C. Stato II, Par. 25 maggio 2005 n. 3696.R La giurisprudenza sopra citata richiama: l’art. 54, 1° c. del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per la contabilità generale dello Stato), tuttora in vigore; l’art. 8, c. 11 quater; l’art. 10, c.1 quater; l’art. 30 c.1 e c. 2 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge Merloni), che è stata abrogata dall’art. 256, 1° c. del nuovo «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. È tuttora in vigore l’art. 100 (Cauzione provvisoria) del Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. R

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