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Sent.C. Stato 04/10/2005, n. 8

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - A.T.I. - Sottoscrizione di tutte le imprese associate - Necessità. 2. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Duplice funzione. 3. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria con polizza fideiussoria - A.T.I. - Soggetti garantiti - Tutte le imprese associate. 4. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria con polizza fideiussoria - A.T.I. - Obbligazioni garantite dal fideiussore. 5. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Finalità.
1. Nel caso di imprese partecipanti alla gara d'appalto con promessa di costituirsi in raggruppamento, la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria deve essere intestata e sottoscritta da tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento medesimo. 2. In una gara d'appalto, la cauzione provvisoria può assolvere una duplice funzione: da un lato, una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'A.T.I. aggiudicataria (che comprende capogruppo e mandanti), dall'altro una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali dell'A.T.I. 3. In una gara d'appalto, in caso di costituenda associazione temporanea di imprese, il soggetto garantito dalla polizza fideiussoria non è l'A.T.I. nel suo complesso (non essendo ancora costituita) né la sola capogruppo designata, bensì tutte le imprese associande, che durante la gara operano individualmente e responsabilmente nell'assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo all'impresa designata capogruppo, che con l'amministrazione appaltante deve stipulare il contratto. 4. In una gara d'appalto, in caso di costituenda associazione temporanea di imprese, il fideiussore deve garantire l'amministrazione appaltante non solo per l'inadempimento del soggetto divenuto mandatario, e cioè in caso di mancata stipulazione per fatto ad esso imputabile, ma deve anche garantire l'eventuale inadempimento delle offerenti-mandanti, e cioè deve garantire l'amministrazione anche nel caso in cui, per fatto imputabile a tutti o anche soltanto ad alcuni degli offerenti, il mandato non venga rilasciato e, di conseguenza, non emerga un mandatario comune e quindi non possa stipularsi il contratto. 5. In una gara d'appalto, la cauzione provvisoria prestata dalle imprese, oltre alla funzione di garantire l'amministrazione appaltante per il caso in cui l'aggiudicatario non si presti a stipulare il relativo contratto, ha assunto anche l'ulteriore finalità di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese concorrenti circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal bando o dalla lettera d'invito, non solo in vista dell'eventuale aggiudicazione ma anche a tutela della serietà e della correttezza del procedimento.

1. Nello stesso senso ved. C. Stato VI 15 novembre 2004 n. 7380 R e Csi 28 gennaio 2002 n. 59 R Contra Csi 15 febbraio 2005 n. 64; R C. Stato IV 10 febbraio 2004 n. 669; [R=WCS10F04669] V 17 marzo 2003 n. 1384 R. 2a. e 5a.- Ved. C. Stato II, Par. 25 maggio 2005 n. 3696. R

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