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Sent.C. Stato 11/01/2006, n. 44

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Costituita con polizza fideiussoria di intermediario finanziario - Ammissibilità - Condizione - Previsione da lex specialis della gara.
1. Nelle gare d'appalto ll.pp., quanto previsto dall'art. 30 della L. n. 109/1994 in tema di apertura anche agli intermediari finanziari della possibilità di essere garanti negli appalti pubblici di lavori, deve essere contemplata dalla lex specialis della gara in quanto riconducibile direttamente al dettato normativo primario.

1a. - Sulla cauzione provvisoria negli appalti ll.pp. ved. C. Stato IV 30 gennaio 2006 n. 288 R e Ap. 4 ottobre 2005 n. 8/4 (La cauzione provvisoria ha la funzione di garantire la P.A. per la presenza dell'impresa alla stipulazione del contratto e la veridicità delle dichiarazioni dell'impresa stessa circa il possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall'invito); V 28 novembre 2005 n. 6632 [R=W28N056632] (L'importo della cauzione provvisoria, una volta emessa, non può essere aumentato, perchè si violerebbe il principio della par condicio); Ap. 4 ottobre 2005 n. 8 (1. è necessario che la cauzione provvisoria per un'A.T.I. sia sottoscritta da tutte le imprese associate. - 2. La cauzione provvisoria ha una duplice funzione: indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'A.T.I. e sanzionatoria in caso di altri inadempimenti dell'A.T.I.. 3. Per una costituenda A.T.I. la cauzione provvisoria garantisce tutte le imprese associande); Csi 29 settembre 2005 n. 630 R (In una cauzione provvisoria con fideiussione il fideiussore garantisce la P.A. per l'inadempimento del mandatario in una costituenda A.T.I.); 12 agosto 2005 n. 532 R (La cauzione provvisoria dopo la L. 2000/388, può costituirsi con fideiussione di società di intermediazione finanziaria iscritta nell'apposito elenco speciale); 27 luglio 2005 n. 472 R (In una gara in cui il bando preveda che la cauzione provvisoria debba rilasciarsi all'impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese associate, è legittima l'esclusione dell'A.T.I. per la quale la fideiussione sia intestata alla sola capogruppo senza riferimento alle imprese mandanti). Ved. anche C. Stato II, Par. 25 maggio 2005 n. 3696 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30)

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