FAST FIND : GP7217

Par.C. Stato 25/05/2005, n. 3696

50411 50411
1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per inosservanza prescrizioni del bando - Necessità - Anche senza espressa previsione. 2. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Impegno per la cauzione definitiva.
1. Nelle gare d'appalto ll.pp., l'inosservanza delle prescrizioni poste dal bando - in base al principio cardine della par condicio integrato con quello della massima partecipazione, nei limiti in cui questo secondo principio non entri in conflitto col primo - comporta l'esclusione dalla gara, anche se al riguardo manca una espressa previsione. 2. Nelle gare d'appalto ll.pp., insieme con la domanda di partecipazione alla gara, accanto alla cauzione provvisoria deve essere presentato, opportunamente documentato, l'impegno preventivo e formale del soggetto abilitato, a sottoscrivere la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione, la quale, per la sua funzione strutturale relativa alla copertura dei rischi di inadempimento in fase di esecuzione del contratto, può essere costituita soltanto da una polizza fideiussoria o da uno strumento del tutto equivalente. [Nella specie, la Sezione ha escluso che tale garanzia possa essere provvisoriamente data per contanti (nella specie, assegno circolare) e, dopo l'aggiudicazione, resa attraverso una garanzia fideiussoria].

2a. - Ved. Csi 8 marzo 2005 n. 106 [R=WCSI8M05] (Il limite temporale di validità di 180 giorni della cauzione provvisoria non è operante qualora prima di detta scadenza l'appalto sia stato aggiudicato ad altra impresa); C. Stato VI 1 marzo 2005 n. 819 [R=WCS1M05918]; II, Par. 24 febbraio 2005 n. 1931/03 R (È legittima l'escussione della cauzione provvisoria a seguito della revoca della aggiudicazione provvisoria disposta per la mancata presentazione della documentazione prescritta); VI 24 febbraio 2005 n. 681 R[È legittima l'esclusione di un'impresa che abbia presentato come cauzione provvisoria una polizza fideiussoria rilasciata da intermediario finanziario, non espressamente autorizzato dal competente ministero (anche se iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. 1° dicembre 1993 n. 385)]; Csi 15 febbraio 2005 n. 64 R (La cauzione provvisoria ha la funzione di garantire l'amministrazione appaltante contro il rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione; ed assolve adeguatamente tale scopo la fideiussione presentata dall'impresa mandataria di un'A.T.I.); C. Stato IV 31 gennaio 2005 n. 231 R e VI 14 dicembre 2004 n. 8047 R (È illegittima l'esclusione di un'impresa che ha presentato per la cauzione provvisoria una polizza fideiussoria contenente le clausole che «in caso di inadempimento dell'impresa aggiudicataria all'obbligo di firmare il contratto, l'escussione della cauzione «a prima richiesta» è impossibile»); IV 11 novembre 2004 n. 7380 [R=WCS11N047380] (Sulle finalità della cauzione provvisoria).

Dalla redazione