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Sent. CGAR. Sicilia 26/01/2006, n. 27

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Offerta di prezzi unitari - Appalti a corpo ed appalti a misura - Differenza - Fase successiva ex c. 7 di art. 90 D.P.R. 99/554.
1. L'art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 detta un'analitica disciplina del metodo di aggiudicazione con «offerta di prezzi unitari» distinguendo tra appalti a corpo ed appalti a misura: nei primi (o nelle parti «a corpo» delle offerte miste) è comunque prevalente l'indicazione del prezzo complessivo rispetto agli importi, eventualmente diversi, risultanti dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari; nei secondi (o nelle parti «a misura» delle offerte miste), prevale invece l'indicazione dei prezzi unitari per singole quantità e lavorazioni, che debbono pertanto essere mantenuti fermi, con conseguente necessità di correggere in senso conforme l'importo complessivo, ove questo risulti inficiato da errori di calcolo. Gli elementi innovativi introdotti dal comma settimo dell'art. 90 attengono invece ad una fase successiva a quella di determinazione del prezzo complessivo e si correlano alla previsione, priva di riscontro nella normativa previgente, secondo cui anche in caso di offerta mediante prezzi unitari l'aggiudicazione avviene in base alla percentuale di ribasso offerta rispetto al prezzo a base d'asta, previa commutazione del prezzo complessivo espresso in valore assoluto. Solo con riguardo all'ipotesi (ben distinta da quella precedentemente considerata) in cui detta percentuale risulti discordante rispetto al prezzo complessivo, il legislatore riconosce prevalenza all'indicazione del ribasso, imponendo che tutti i prezzi unitari vengano corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, al fine di conseguire l'omogeneizzazione dei due dati finali.

1. Conf. (alla prima parte della massima) C. Stato VI 11 luglio 2003 n. 4145 R 1a. - Ved. C. Stato VI 9 giugno 2005 n. 3030 R
(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 90) R

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