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Sent.C. Cass. 14/12/2006, n. 26826

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1. Professionista - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità.
1. Al fine di consentire tanto l’esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con manifestazione della volontà negoziale da parte dell’organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell’ente pubblico, mentre devono ritenersi, all’uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi.

1. Conf. Cass. 2 marzo 2006 n. 4635 R; 26 gennaio 2006 n. 1702.R 1a. - Ved. Cass. 19 ottobre 2006 n. 22501.R

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