Sent.C. Cass. 05/04/2007, n. 8613 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP7922

Sent.C. Cass. 05/04/2007, n. 8613

51116 51116
1. Professionista - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità. 2. Professionista - Incarico professionale - Da P.A. - Conferimento a distanza - Esclusione.
1. I contratti con i quali le Pubbliche amministrazioni conferiscono incarichi professionali vanno redatti in forma scritta a pena di nullità ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 24 settembre 1923 n. 2240, richiamato dall’art. 87 T.U. 3 marzo 1934 n. 383, e devono essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione della volontà negoziale, essendo a tal fine irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essere tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista medesimo, che non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest’ultimo, ma un atto con efficacia interna all’ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell’ente legittimato ad esprimere la volontà all’esterno e carattere meramente autorizzatorio. 2. Gli incarichi professionali non possono essere conferiti con modalità a distanza postulando invece accordi specifici e complessi, che richiedono la definizione dei vari aspetti del rapporto (tempi, compensi corrispondenti agli impegni di spesa assunti dall’ente, direttive), soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell’autorità tutoria.

1. Conf. Cass. 13 settembre 2006 n. 19670; R 22 maggio 2006 n. 11930;[R=W22MA0611930] 2 marzo 2006 n. 4635;R 26 gennaio 2006 n. 1702;R 24 novembre 2005 n. 24826.R 1a. Ved. Cass. 19 ottobre 2006 n. 22501. R
(R.D. 24 settembre 1923 n. 2240, artt. 16 e 17; [R=RD224023] T.U. 3 marzo 1934 n. 383, art. 87)

Dalla redazione