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Sent. C. Cass. 26/09/2005, n. 18775

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1. Professionisti - Onorario - Decreto ingiuntivo - Presupposti - Sufficienza di parcella e parere del Consiglio dell'ordine - Giudizio di opposizione - Necessità di prova a carico del professionista.

1. Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 363 Cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.

1. Ved. Cass. 30 luglio 2004 n. 14556; [R=W30L0414556] 4 aprile 2003 n. 5321R ; 24 gennaio 2000 n. 736. [R=W24GE00736] Ved. anche Cass. 13 aprile 1999 n. 3627;[R=W13A993627] 19 febbraio 1997 n. 1513 R; 30 ottobre 1996 n. 9514 R


[Cod. proc. civ. art. 636 (n)]

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