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Sent. C. Cass. 30/10/1996, n. 9514

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1. Professionisti - Onorario - Parere dell'associazione professionale - Necessità per l'ingiunzione - Limite. 2. Professionisti - Onorario - Criteri di liquidazione - Ex art. 2233 Cod. civ. - Discrezionalità del giudice - Solo per le tariffe fisse.
1. Il parere della competente associazione professionale ai sensi dell'art. 636 Cod. proc. civ. deve accompagnare la domanda di ingiunzione di pagamento dei crediti per prestazioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 633 stesso Codice, quando il loro ammontare non è determinato in base a tariffe obbligatorie ed è vincolante solo per la pronuncia del decreto ingiuntivo e non anche nel giudizio di opposizione eventualmente promosso dal soggetto contro il quale il decreto è stato emesso, ove la misura del compenso al professionista deve seguire i criteri stabiliti dall'art. 2233 Cod. civ. 2. L'art. 2233 Cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti, in difetto alla tariffa ed agli usi e in ulteriore subordine rimettendone la determinazione al giudice, previo parere (non vincolante) dell'Associazione professionale; tuttavia, le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice nella determinazione del concreto ammontare dei compensi sono soltanto quelle fisse (cosiddette tariffe obbligatorie) dato che solo queste sono idonee ad integrare direttamente il contratto, non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata, senza pregiudizio del potere del giudice, nel rispetto dei limiti tariffari, di fissare discrezionalmente il compenso e non quella di riservare, entro tali limiti, la determinazione della somma dovuta dal cliente al professionista medesimo.

1. Conf. Cass. 21 febbraio 1995 n. 1889 [R=W21F951889], 23 dicembre 1994 n. 11116.[R=W23D9411116] 2. Ved. Cass. 22 novembre 1995 n. 12095 R
Cod. civ. art. 2233 ; Cod. proc. civ. art. 633 Cod. civ. art. 2233

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