Sent. C. Cass. 04/04/2003, n. 5321 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 04/04/2003, n. 5321

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1. Professionisti - Onorario - Decreto ingiuntivo - Presupposti - Sufficienza di parcella e parere del Consiglio dell'ordine - Giudizio di opposizione - Necessità di prova a carico del professionista.

1. In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del Consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari; ne consegue che la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.

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