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Sent. C. Cass. 19/02/1997, n. 1513

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1. Professionisti - Onorario - Decreto ingiuntivo - Presupposti - Sufficienza di parcella e parere dell'Ordine professionale - Giudizio d'opposizione - Necessità di prova a carico del professionista.
1. Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 Cod. proc. civ., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone quindi al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore.

1. Conf. Cass. 21 aprile 1981 n. 2342.[R=W21A812342]
Cod. civ. art. 636

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