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Sent.C. Cass. 06/10/2005, n. 19474

50481 50481
1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità P.A. - Come custode ex art. 2051 C.c. - Condizioni.
1. Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'intero immobile in relazione al quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno, per il detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. (Nella specie, la S. C. ha accolto il ricorso ed annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito con la quale, in riferimento ad un contratto di appalto di opera pubblica in esecuzione di un progetto e di direttive impartite dall'amministrazione committente, questi non aveva adeguatamente motivato circa il possibile concorso della stessa committente con l'appaltatore nella determinazione dell'evento dannoso in dipendenza dell'eventuale violazione dell'obbligo incombente a suo carico di manutenzione della strada - previo accertamento se sulla stessa aveva continuato ad esercitare comunque un potere di custodia e di vigilanza, in modo esclusivo o concorrente con quello dello stesso appaltatore - per evitare danni a terzi in dipendenza della predisposizione di idonee opere di sbarramento e di canalizzazione, non previste nel progetto di appalto).

1. Conf. Cass. 17 aprile 2001 n. 5609 R; 30 maggio 1996 n. 5007, [R=W30MA965007] Ved. Cass. 21 giugno 2004 n. 11478 R; 20 aprile 2004 n. 7499 R 15 novembre 2002 n. 16080 R; 2 agosto 2001 n. 10550; R 26 giugno 2000 n. 8686; R 11 gennaio 2000 n. 187; R 26 luglio 1999 n. 8075; R 20 novembre 1997 n. 11566 [R=W20N9711566]. Ved. anche «Responsabilità per danni a terzi negli appalti» 1a. - Ved. Cass. 13 luglio 2005 n. 14749 R
[Cod. civ. art. 2051 (n)]

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