Sent.C. Cass. 17/04/2001, n. 5609 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 17/04/2001, n. 5609

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1. Appalto - Di opera o di servizi - Nozione e distinzione. 2. Appalti - Custodia e vigilanza - Obbligo dell’appaltatore - Condizioni - Trasferimento totale all’appaltatore del potere di fatto dell’immobile - Obbligo del committente in mancanza.
1. La distinzione tra appalto d’opera e appalto di servizi riguarda l’oggetto del contratto che può consistere sia in opere che in servizi, intendendosi per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti e per servizio qualsiasi utilità che può essere creata da un altro soggetto, diversa dalle opere. La qualificazione del contratto come appalto d’opera o come appalto di servizi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. 2. Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell’immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza.


(Cod.civ. artt. 1655 e 1677) (Cod.civ. art. 2051)

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