Sent.C. Cass. 02/08/2001, n. 10550 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/08/2001, n. 10550

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1. Progetto - Errori - Mancata denuncia dell'appaltatore - Sua responsabilità.
1. L'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo.

Dalla redazione