Sent.C. Cass. 15/11/2002, n. 16080 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/11/2002, n. 16080

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Eventuale responsabilità concorrente od esclusiva del committente - Condizioni.
1. Di regola, l'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva la esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di «nudus minister», ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore. Pertanto, l'appaltatore è responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera anche nel caso in cui il committente abbia esercitato un controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un direttore dei lavori o un sorvegliante, privo di poteri d'ingerenza.

1. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che la designazione di un sorvegliante dei lavori e la consegna all'appaltatore da parte del committente di una relazione geologica attestante che i lavori non avrebbero messo a rischio la stabilità di un edificio ubicato in prossimità della zona interessata dai medesimi fosse sufficiente a giustificare l'affermazione della corresponsabilità del committente per i danni cagionati a detto edificio.
(Cod.civ. artt. 1655, 2043, 2049)

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