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Sent.C. Cass. 10/11/2008, n. 26916

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1. Appalti ll.pp. - Consegna dei lavori - Consegna parziale equiparabile a mancata consegna - Applicabile D.P.R. 62/1063, art. 10 - Consegna parziale di scarso rilievo - Diverse conseguenze [R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 10; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10 (1c)] 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo di rate di acconto e saldo - Interessi di mora non dovuti all’appaltatore - Ritardo per altre ipotesi - Diverso quadro normativo
1. Negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il Capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) in ordine ai quali non sia consentita la consegna frazionata dei lavori, sono configurabili due ipotesi: se la consegna parziale, per gli effetti che produce, è tale da doversi equiparare a mancata consegna, è applicabile la disciplina dell’art. 10 del Capitolato la quale, per il caso che il contratto preveda il frazionamento della consegna dei lavori, prevede lo spostamento del termine di consegna dell’opera, sicché l’appaltatore può avvalersi della facoltà di scegliere tra la prosecuzione del rapporto nonostante il ritardo, rinunziando così a qualsiasi pretesa risarcitoria, e la richiesta di recesso, la quale, se non accolta, comporta un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; se, invece, il frazionamento nella consegna dei lavori è scarsamente rilevante nell’economia del rapporto, l’appaltatore potrà, al massimo, pretendere un prolungamento del termine di completamento dell’opera, e, se del caso, il ristoro dei maggiori oneri relativi alla parte consegnata in ritardo, previa formulazione delle opportune. 2. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 62/1063, che attribuiscono all’appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della pubblica Amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale (e non anche ai casi di contestazione del credito da parte della P.A., Stazione appaltante); e riguardano solo la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o ad altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole del ritardo indebito nel suo obbligo di pagamento, non anche al mancato pagamento per una contestazione che, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la Stazione appaltante faccia in ordine alla realizzazione ed esecuzione delle opere, caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche.

1. Sulla ritardata consegna dei lavori, conf. Cass. 19 marzo 1980 n. 1818[R=W19M801818]. Sulla consegna dei lavori all’appaltatore ved. Cass. 26 settembre 2006 n. 20825 R. Ved. anche l’ultima Nota: «Consegna dei lavori»; e le altre precedenti: «Rimborso spese all’appaltatore che receda dal contratto per la mancata consegna dei lavori» e «Ritardata consegna dei lavori di un’opera pubblica per fatto dell’amministrazione». 1c. All’art. 10 del D.P.R. 62/1063[R=DPR106362] corrispondono gli artt. 129 a 131 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R e l’art. 9 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145[R=DM19A00]: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove». 2. Conf. Cass. 4 giugno 2004 n. 10641 R. Sui ritardati pagamenti all’appaltatore ved. Cass. 21 gennaio 2008 n. 1216 R; 31 ottobre 2007 n. 23006 R; 30 ottobre 2007 n. 22842 R e 22843 R. Ved. anche «Ritardati pagamenti negli appalti ll.pp.»; e le altre precedenti Note: «Interessi per il ritardato pagamento di acconti all’appaltatore e registri contabili»; «Un Sindaco responsabile del mancato pagamento all’appaltatore»; «Ritardati pagamenti all’appaltatore di opera pubblica». 2a. (PM-RIPM.1) - Sui ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 21 gennaio 2008 n. 1216 R [Interessi spettanti all’appaltatore per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo - Spettano anche (anatocismo) per il ritardo nel pagamento dei medesimi interessi]; 31 ottobre 2007 n. 23006 R e 30 ottobre 2007 n. 22843 R e 30 ottobre 2007 n. 22842 R (Nullità del patto contrario al pagamento degli interessi sugli stati d’avanzamento pagati in ritardo - Condizioni). Ved. anche «Ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici».
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36)[R=DPR106362]

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