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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 22/10/2018, n. 8
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- L.R. 08/03/2021, n. 3
- L.R. 20/03/2020, n. 1
- L.R. 27/12/2018, n. 14
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PARTE I - NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016, 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI |
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TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La parte I della presente legge disciplina la ricostruzione nei territori della Regione colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, di seguito eventi sismici 2016, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione della vulnerabilità sismica e alla riqualificazione sotto il profilo paesaggistico e |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della parte I della presente legge si applicano ai comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli event |
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Art. 3 - (Coordinamento)1. La Giunta regionale garantisce forme di coordinamento istituzionale e tecnico per le materie di propria competenza e ri |
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Art. 4 - (Osservatorio sulle attività di ricostruzione)1. È istituito un Osservatorio sulle attività di ricostruzione, di seguito Osservatorio, al fine di verificare lo stato d'avanzamento delle attività messe in atto a seguito degli eventi sismici del 2016. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall' |
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Art. 5 - (Consulta regionale per la ricostruzione)1. È istituita la Consulta regionale per la ricostruzione, di seguito Consulta, della quale può avvalersi l' |
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TITOLO II - POLITICHE PER LO SVILUPPO E COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ DELLA RICOSTRUZIONE |
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Art. 6 - (Master plan per lo Sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto - MPS)1. Le politiche di sviluppo del territorio regionale interessato dagli eventi sismici del 2016 vengono attuate attraverso un ciclo programmatico, realizzato nell'ambito del partenariato economico e sociale. Le fasi del ciclo programmatico sono: a) la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il documento di indirizzo pluriennale - master plan per lo sviluppo della Valnerina e del Comune di Spole |
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Art. 7 - (Direttrici del MPS)1. Nel MPS, quali direttrici chiave per lo sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, sono individuate: a) lo svilupp |
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Art. 8 - (Comitato istituzionale dell'Umbria)1. La Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del d.l. 189/2016, con decreto del Presidente della G |
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Art. 9 - (Monitoraggio e aggiornamento del MPS)1. La Giunta regionale aggiorna triennalmente il MPS con la procedura di approvazione. Il MPS, comunque, può essere |
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TITOLO III - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE |
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Art. 10 - (Disciplina urbanistica della ricostruzione)1. I comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui all’articolo 2, comma 1, possono procedere alla revoca totale o parziale delle previsioni del Piano regolatore generale (PRG) adottato, ritenute ostative per la realizzazione degli interventi edilizi e urbanistici di ricostruzione previsti dal d.l. 189/2016, dalle ordinanze commissariali emanate a seguito degli eventi sismici del 2016 e dalla presente legge. |
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Art. 11 - (Disciplina edilizia della ricostruzione) |
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Art. 12 - (Interventi nei centri storici, nei borghi caratteristici e sul patrimonio edilizio di cui all’art. 89, comma 4, della l.r. 1/2015)1. Nei centri storici e nei borghi caratteristici colpiti dagli eventi sismici del 2016, gli interventi di ristrutturazione e di ricostruzione a seguito di demolizione totale di edifici classificabili come "edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra", "edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata" e "edilizia storico produttiva" di cui all’articolo 3 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, articolo 45, comma 1, lettera b) l.r. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), come adeguata ed integrata con la deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2015, n. 852, nonché d |
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Art. 13 - (Documento Direttore per la Ricostruzione)1. I comuni possono elaborare il Documento Direttore per la Ricostruzione (DDR) di cui al punto A.2 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 8 settembre |
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Art. 14 - (Strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione e relative procedure semplificate di approvazione)1. I piani attuativi per la ricostruzione che rientrano nelle perimetrazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del d.l. 189/2016 sono predisposti ai sensi e nel rispetto dello stesso articolo 11 del d.l. 189/2016. 2. Ai piani attuativi, ivi compresi i piani e i programmi di cui al Titolo III, Capi III e IV della l.r. 1/2015, che non rientrano nelle perimetrazioni di cui all’articolo 11, comma 1 del d.l. 189/2016 si applicano le disposizi |
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Art. 14 bis - (Programmi straordinari di ricostruzione)1. La Giunta regionale può adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni, con la |
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Art. 15 - (Varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)1. Il Comune provvede alla revisione dello strumento urbanistico generale al fine della ripianificazione delle relative previsioni conseguente agli interventi per l'emergenza e agli interventi per la ricostruzione, al fine di favorire l'innalzamento delle condizioni di sicurezza del territorio e degli insediamenti esistenti e previsti, nonché la riqualificazione urbana e paesaggistico-ambientale. Le varianti sono redatte secondo i contenuti della l.r. 1/2015 e della presente legge, e nel rispetto dell'aggiornamento della classificazione di microzonazione sismica e della presenza di ulteriori rischi geologici. 2. Il Comune procede alla variante generale dello strumento urbanistico generale, anche sulla base del DDR di cui all’articolo 13, con le modalità di cui all’articolo 16 al fine di ricomporre nel medesimo atto di pianificazione le varianti eventualmente adottate o approvate ai sensi della presente legge, ovvero al fine di recepire contestualmente in detto strumento urbanistico in variante tutte le scelte e le previsioni utili alla ripianificazion |
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Art. 16 - (Procedure semplificate di approvazione delle varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)1. Le varianti generali agli strumenti urbanistici comunali, di cui all’articolo 15, sono adottate dal Comune. 2. Con l'atto di adozione il Comune motiva le varianti di cui al comma 1, in relazione alle specifiche disposizioni della presente legge. 3. Il Comune, prima dell'adozione della variante di cui al comma 1, ed entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 4, può indire una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), al fine di definire modalità e condizioni per l'esito favorevole del procedimento e avviare gli adempimenti in materia di VAS. 4. Il Comune, in merito alle previsioni della variante e |
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Art. 17 - (Procedure semplificate di approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali)1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali comunali, effettuate anche a mezzo di piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista, di cui al Titolo III, capo I della l.r. 1/2015, necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, che non rientrano nelle perimetrazioni di cui all’articolo 11, comma 1 del d.l. 189/2016, sono adottate dal Comune e sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dall'adozione anche ai fini della pubblicazione nel BUR ai sensi dell’articolo 28, comma 2 della l.r. 1/2015. 2. Il Comune, prima dell'adozione della variante di cui al comma 1 ed entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 3, può indire una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 8/2011 e in applicazione delle disposizioni di cui alla l. 241/1990, al fine di definire le modalità e condizioni per l'esito favorevole del procedimento e avviare gli adempienti in materia di VAS. In particolare: a) la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS è avviata e conclusa in fase preliminare |
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TITOLO IV - NORME IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI |
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Art. 18 - (Tecnologie edilizie e nuovi materiali)1. Al fine di perseguire la massima sicurezza strutturale negli interventi di riparazione, miglioramento sismico e ricostr |
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Art. 19 - (Interventi nello spazio rurale)1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi nel rispetto dell'articolo 17 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). Gli interventi del presente articolo sono sottoposti alle misure di corretto inserimento paesaggistico di cui al Titolo VI. 2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015. I relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica degli edifici rurali esistenti effettuati ai sensi e alle condizioni di cui all’articolo 91, comma 12, della l.r. n. 1/2015, sono consentiti a distanza non superiore a 50 metri dall'edificio abitativo o ricettivo anche di altra proprietà, al fine di favorirne l'accorpamento agli insediamenti esistenti. 3. In occasione degli interventi di ristrutturazione di edifici rurali destinati a stalle per la parte riservata al ricovero animali, sono ammessi, con idoneo titolo abilitativo, ampliamenti nella misura e per le finalità di cui al comma 11 in deroga |
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Art. 20 - (Interventi di riparazione e ricostruzione dei centri e nuclei storici)1. Nei centri storici e borghi caratteristici di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), |
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Art. 21 - (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali)1. La ristrutturazione edilizia di edifici a destinazione residenziale, privi di interesse storico-culturale, negli insediamenti di cui agli articoli 94 e 95 del r.r. 2/2015 avviene, previa dimostrazione della insussistenza di condizioni di rischio geologiche ed idrauliche, mediante demolizione e ricostruzione delle quantità esistenti. Qualora vi sia capacità edificatoria residua, ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti, rimane ferma la possibilità del suo utilizzo mediante idoneo titolo abilitativo. 2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici che non presentano contiguità strutturale con edifici adiacenti sono consentiti: a) la riduzione di un piano dell'intero edificio; b) l'ampliamento dell'area di sedime nel rispetto dell’articolo 7, comma 3 del r.r. 2/2015, fino al cinquanta per cento di quella dell'edificio danneggiato da sostituire anche con l'utilizzo parziale di aree adiacenti con diversa destinazione d'uso, qualora le dimensioni del lotto gi&agra |
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Art. 22 - (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti produttivi e per servizi)1. La ristrutturazione edilizia di edifici a destinazione produttiva o per servizi negli insediamenti di cui all’articolo 96 del r.r. 2/2015 avviene, previa verifica della insussistenza di condizioni di rischio geologiche ed idrauliche, mediante demolizione e ricostruzione delle quantità esistenti. Gli interventi di ristrutturazione ed |
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Art. 23 - (Interventi di delocalizzazione di edifici danneggiati)1. Per gli interventi di delocalizzazione di edifici da effettuare ai sensi dell’articolo 5, commi 11 e 12 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017, la ricostruzione è consentita all'interno degli insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97 del r.r. 2/2015 previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti oppure su aree individuate ai sensi dell’articolo 15, comma 9. 2. Gli edifici ubicati nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1 |
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Art. 24 - (Individuazione degli insediamenti esistenti da delocalizzare e dei nuovi lotti o ambiti)1. L'individuazione degli insediamenti esistenti alla data del 24 agosto 2016 da modificare e da delocalizzare per ubicarli al di fuori delle aree a rischio geologico e idraulico e delle aree interessate da pericolosità, avviene mediante appositi provvedimenti di delocalizzazione approvati dai comuni o anche con singoli interventi su proposta dei soggetti interessati mediante: a) variante allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell’articolo 17; b) piani attuativi; c) titoli abilitativi convenzionati che possono comportare variante allo strumento urbanistico generale di cui al comma 3, lettera b) in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a). 2. |
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Art. 25 - (Contenuto dei provvedimenti di delocalizzazione)1. Il Comune, con i provvedimenti di delocalizzazione di cui all’articolo 24, individua: a) gli ambiti o le aree interessate dagli interventi; b) gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso; |
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Art. 26 - (Riqualificazione delle aree interessate da insediamenti temporanei)1. Le aree dei comuni interessati dalla realizzazione di insediamenti temporanei a carattere residenziale, produttivo o a servizi, si |
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TITOLO V - NORME PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ E PER LA SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI E DEL TERRITORIO |
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Art. 28 - (Standard e dotazioni per la sicurezza)1. Per le finalità di cui all’articolo 27 e previa ricognizione degli interventi di cui all’articolo 15, comma 3, i comuni individuano nei propri piani urbanistici comunali aree ed edifici pubblici o ad uso pubblico destinati al ricovero e alla prima assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali e ne disciplinano l'utilizzo nel rispetto delle finalità prevalenti di protezione civile. Tali dotazioni possono essere utilizzate, in condizioni ordinarie, anche per altre attività, attraverso il riutilizzo parziale o totale delle predette dotazioni realizzate nella fase di emergenza, conservandole nel tempo, in funzione di presidio di sicurezza. |
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Art. 29 - (Ricoveri abitativi di emergenza)1. Nei comuni maggiormente colpiti di cui all’articolo 2, comma 1, i manufatti pertinenziali previsti all’articolo 17, comma 3, lettera i) del r.r. 2/2015 realizzati durante la fase di emergenza sismica del 2016 con segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 124, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2015, nonché quelli da realizzare o ampliare previa la suddetta SCIA, ovvero quelli realizzati in assenza di SCIA o con variazioni essenziali o difformità da essa, purché ammissibili a sanatoria ai sensi dell’articolo 154 dell |
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Art. 30 - (Opere temporanee per l'emergenza)1. "Le opere finalizzate"N1 all'allestimento di strutture di ricovero per l'assistenza alla popol |
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TITOLO VI - PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE |
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Capo I - Obiettivi di tutela |
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Art. 31 - (Qualità del paesaggio)1. I processi di ricostruzione materiale, socioeconomica, culturale e di ridefinizione paesaggistica dei territori colpiti |
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Art. 32 - (Misure per il corretto inserimento paesaggistico)1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità del paesaggio alle diverse scale e in relazione alle caratteristiche della trasformazione, ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei territori esterni ai beni paesaggistici, sono da considerarsi paesaggisticamente rilevanti tutte le previsioni e gli interventi di |
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Art. 33 - (Verifica paesaggistica)1. La verifica paesaggistica è prescritta per tutti gli interventi di trasformazione rilevante di cui all’art |
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Art. 34 - (Competenze per la verifica paesaggistica)1. I soggetti preposti alla verifica paesaggistica sono la Regione e il Comune, nel rispetto di quanto indicato al presente articolo. |
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TITOLO VII - PROCEDURE DI DEPOSITO ED AUTORIZZAZIONE SISMICA |
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Art. 35 - (Disciplina delle procedure di deposito ed autorizzazione sismica, vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni)1. La disciplina delle attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica di cui alla l.r. 1/2015, si applica, nel rispetto delle previsioni di cui al d.p.r. 380/2001 e al d.l. 189/2016 a tutto il processo di ricostruzione post sismica a seguito degli eventi sismici del 2016. |
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TITOLO VIII - PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI |
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Art. 36 - (Programmi di previsione e prevenzione e verifiche geo-idrologiche)1. Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione in materia di protezione civile e di prevenzione dai rischi geologici, la Regione promuove e sviluppa attività conoscitive realizzando e aggiornando, anche attraverso rilevamenti di dettaglio, le banche dati geologiche e geotematiche in formato open data. Per tali finalità sono resi pubblici i dati tecnici r |
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PARTE II - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI |
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TITOLO IX - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI |
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Capo I - Modificazione alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive" |
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Art. 37 - (Modificazione all’art. 8)1. Al comma 5 dell'artico |
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Capo II - Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale" |
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Art. 38 - (Integrazione all’art. 20)1. Dopo il comma 1 dell'a |
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Capo III - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale" |
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Art. 40 - (Modificazioni e integrazioni all’art. 8)1. Alla rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 " Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale ", dopo la parola: " Salute " sono aggiunte le seguenti: " e Servizi ". 2. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è sostituito dal seguente: "1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi.". |
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Art. 41 - (Sostituzione all’art. 9)1. L’articolo 9 della l.r. 9/2014 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - (Centrale regionale di acquisto) 1. La società consortile Umbria Salute e Servizi svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lettera d) del |
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Art. 42 - (Integrazione alla l.r. 9/2014)1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 9/2014 sono aggiunti i seguenti: "Art. 9 bis - (Convenzione) 1. La Giunta regionale con propria deliberazione: a) individua le procedure di gara di propria competenza da affidare per l'espletamento a Umbria Salute e Servizi; b) individua i soggetti del sistema pubblico regionale tenuti ad avvalersi di Umbria Salute e Servizi, quale cen |
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Art. 43 - (Modificazioni e integrazioni all’art. 10)1. Alla rubrica dell’articolo 10 della l.r. 9/2014, le parole: "sulla CRAS" sono soppresse. |
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Art. 44 - (Modificazione all’articolo 11)1. Al comma 7 dell'artico |
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Art. 45 - (Modificazioni e integrazioni all’art. 16)1. All’articolo 16 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1-bis dell'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 77.000,00 per l'anno 2018 e di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con |
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Capo IV - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate" |
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Art. 46 - (Modificazione all’art. 7)1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 dell |
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Art. 47 - (Modificazioni all’art. 28)1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: |
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Art. 48 - (Modificazione all’art. 31)1. Il comma 2 dell'artico |
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Art. 49 - (Modificazione all’art. 32)1. Il comma 7 dell'artico |
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Art. 50 - (Integrazione all’art. 51)1. Al comma 3 dell'artico |
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Art. 51 - (Modificazioni all’art. 56)1. Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 1/2015, le parole: "compreso il |
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Art. 53 - (Modificazioni all'art. 88)1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "legittimati" sono aggiunte le seguenti: "al momento dell'intervento". |
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Art. 54 - (Modificazioni e integrazioni all'articolo 91)1. Al comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015, le parole: "alla |
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Art. 55 - (Modificazioni e integrazioni all'art. 118)1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: "b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e che comunque non riguardino le parti strutturali dell'edificio;". 2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, il segno di punteggiatura "." è sostituito |
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Art. 58 - (Modificazione all'articolo 133)1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 133 è abrogata. |
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Art. 59 - (Modificazioni all'articolo 137)1. Al comma 3 dell'artico |
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Art. 60 - (Modificazione all'articolo 154)1. Al comma 6 dell'artico |
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Art. 61 - (Modificazioni all'art. 155)1. L’articolo 155 della l.r. 1/2015 è sostituto dal seguente: "Art. 155 (Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo) 1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d'uso ammesse in un insediamento. Si considera prevalente la destinazione d'uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili le destinazioni d'uso funzionali, similari o che integrano e supportano la destinazione d'uso prevalente. 2. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di SUC, considerando anche quella dei locali pertinenziali che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione d'uso medesima. 3. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilit |
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Art. 62 - (Modificazioni ed integrazione all'articolo 203)1. Al comma 2 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le seguenti: ", attraverso il portale telematico regionale della sismica". |
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Art. 63 - (Integrazione alla l.r. 1/2015)1. Dopo l’articolo 207 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente: "Art. 207 bis (Adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche per l'accertamento di conformità) |
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Art. 64 - (Modificazione all'articolo 264)1. Al comma 12 dell'artic |
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Art. 65 - (Modificazione all'art. 269)1. Al comma 1 dell'artico |
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Capo V - Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 "Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" |
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Art. 66 - (Abrogazione dell’art. 9)1. L’articolo 9 del |
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Capo VI - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2017, n.1 "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti" |
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Art. 67 - (Modificazioni ed integrazioni all’art. 4)1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti", la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei". 2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trenta". 3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017 è sostituito dal seguente: |
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Art. 68 - (Integrazione all’art. 7)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2017, è aggiunto il seguente: "3 bis. Qualora il |
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Art. 69 - (Modificazione all’art. 8)1. Al comma 1 dell'artico |
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Art. 70 - (Modificazioni all’art. 9)1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2017, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguent |
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Capo VII - Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 "Legislazione turistica regionale" |
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Art. 71 - (Modificazione all’articolo 58)1. Al comma 1 dell'artico |
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TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Capo I - Ulteriori disposizioni sulla Centrale regionale di acquisto di cui alla l.r. 9/2014 |
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Art. 72 - (Norme di prima applicazione)1. In fase di prima applicazione Umbria Salute e Servizi espleta le procedure di gara di competenza di CRA decorsi tre mes |
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Capo II - Ulteriori disposizioni di cui alla l.r. 1/2017 |
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Art. 73 - (Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti)1. Nel caso in cui all'entrata in vigore della presente legge i termini di cui all’articolo 4, commi 5 e 6 della l.r. 1/2017 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), previsti prima delle modifiche introdotte dalla presente legge, siano già scaduti, sono assegnati ulteriori novanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, per la trasmissione della documentazione prevista dagli stessi commi 5 e 6. 2. Per gli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017 sono assegnati ulteriori novanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, per la trasmissione della documentazione prevista dallo stesso comma 7. 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sulla riapertura dei termini trovano applicazione, secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 8 della l.r. 1/2017, anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo, prima dell'entrata in vigore della presente legge. 5. |
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