N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 27/12/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 11 - (Disciplina edilizia della ricostruzione)

1. In caso di interventi edilizi su edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi siti nei comuni di cui all’articolo 1 del d.l. 189/2016, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza o in difformità del titolo di cui all’articolo 124 della l.r. 1/2015, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 5 del d.l. 189/2016, può presentare, contestualmente alla domanda di concessione del contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dal comma 2 al comma 8 dell'articolo 1-sexies del d.l. 55/2018."

Dalla redazione