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Sent.C. Cass. 19/07/2005, n. 15224

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Conseguenti ad una insidia stradale.
1. La responsabilità extracontrattuale della P.A. ex art. 2043 Cod. civ., per i danni subiti da un cittadino a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica può essere fatta valere dal danneggiato solo qualora questi possa dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia, ossia ad una situazione caratterizzata dalla non visibilità e dalla imprevedibilità del pericolo.

1. Ved. Cass. 3 dicembre 2202 n. 17152 R 1a. - Ved. Cass.1 dicembre 2004 n. 22592 R (L'Ente pubblico, secondo la regola generale ex art. 2043 Cod. civ. può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di un'insidia stradale solo quando l'insidia stessa non sia visibile e neppure prevedibile); 4 giugno 2004 n. 10654 R [La P.A. è tenuta a far sì che la strada non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che così costituisca il cd. trabocchetto o insidia stradale (responsabilità ex art. 2043 C.c.)]; 28 gennaio 2004 n. 1571 R (Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere); 23 luglio 2003 n. 11446 [R=W23L0311446] (Responsabilità della P.A., ex art. 2051 Cod. civ., per danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche); 13 maggio 2003 n. 7298 R [Responsabilità dell'esecutore di lavori nella pubblica strada, con attività pericolosa ex. art. 2051 Cod. civ., per la mancata adozione delle misure intese ad evitare danni a terzi prescritte dalla legge (nella specie, mancanza di cartelli di pericolo e di appositi ripari per lavori eseguiti su un marciapiede stradale)]. Ved. anche «Responsabilità per danni a terzi nelle strade».
[Cod. civ. art. 2043 (n)]

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