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Sent.C. Cass. 28/01/2004, n. 1571

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada - Insidia stradale - Nozione -Responsabilità dell'ente gestore della strada - Dimostrazione - Necessità.
1. Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza, per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente che, nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia, l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla.

1. Nella specie, la Corte suprema ha escluso l'esistenza di insidia stradale (pericolo occulto) perché al momento del sinistro sul luogo dei fatti vi era una adeguata illuminazione. Ved. Cass. 23 luglio 2003 n. 11446 [R=W23L0311446] (Responsabilità della P.A., ex art. 2051 Cod. civ., per danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche); 13 maggio 2003 n. 7298 R [Responsabilità dell'esecutore di lavori nella pubblica strada, con attività pericolosa ex. art. 2051 Cod. civ., per la mancata adozione delle misure intese ad evitare danni a terzi prescritte dalla legge (nella specie, mancanza di cartelli di pericolo e di appositi ripari per lavori eseguiti su un marciapiede stradale)].
(Cod. civ. artt. 2043, 2697)

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