Sent.C. Stato 04/05/2004, n. 2721 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 04/05/2004, n. 2721

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Anche per altri fatti e situazioni oltre che per imprese collegate - Condizioni. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Mancata prova - Conseguenti incameramento cauzione e segnalazione ad Autorità vigilanza.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, oltre alle ipotesi delle società collegate ex art. 10, c. 1 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 possono essere previste situazioni che, pur non presentando i controlli o collegamenti societari di cui all'art. 2359 Cod. civ. possono egualmente alterare la serietà, l'indipendenza e la completezza nonché la segretezza delle offerte e determinare l'esclusione della gara. 2. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, in caso di mancata prova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione, l'art. 10 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 non fa distinzione fra le possibili cause dell'inadempimento; e pertanto, una volta scaduto il termine fissato nel bando o nella lettera d'invito, o per mancanza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara oppure per errore od altra causale, la P.A. appaltante ha l'obbligo di procedere alla esclusione dalla gara, con il conseguente incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto alla competente Autorità.

Ved. Cass. 15 aprile 2004 n. 2149 [R=W15A042149] Ved. C. Stato VI 2 marzo 2004 n. 991 R
(Cod. civ. art. 2359; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 bis) (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 quater) R

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