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18/10/2018

Varianti “in senso proprio” e varianti essenziali: precisazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito e chiarito le differenze tra varianti "in senso proprio" e varianti essenziali, nonché tra i titoli abilitativi necessari per la loro realizzazione.

La Sent. C. Cass. pen. 20/07/2018, n. 34148, in linea con i principi espressi da consolidata giurisprudenza, ha affermato che la nozione di variante "in senso proprio" deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto; in proposito, gli elementi da prendere in considerazione riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato. Tali varianti sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio rispetto all'originario permesso di costruire.

Le varianti essenziali, invece, sono caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario e sono soggette al rilascio di permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario.

Inoltre, la Suprema Corte, con riferimento alla modifica di destinazione d'uso, ricorda che essa è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne, quali gli impianti tecnologici sottotraccia; quando poi la modifica della destinazione d'uso si realizza attraverso l'esecuzione di opere edili, il reato si consuma sin dall'inizio dei lavori, non essendo necessario attenderne il completamento.

 

Dalla redazione