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11/10/2018

Antincendio contenitori-distributori di carburante ad uso privato: chiarimenti regola tecnica

Il Ministero dell’interno ha diramato una Circolare concernente chiarimenti applicativi in merito alla regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, ad uso privato, adottata con D.M. 22/11/2017.

Si tratta delle apparecchiature per l'erogazione di carburante a macchine in uso - a titolo di esempio - presso aziende agricole, cave e cantieri.
La Circolare 29/08/2018, n. 1, tiene conto anche delle ulteriori specifiche introdotte dal successivo D. Min. Interno 10/05/2018, il quale ha consentito - fino alla data del 17/02/2019 - la commercializzazione di contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche pregresse (D. Min. Interno 19/03/1990; D. Min. Interno 12/09/2003).

I chiarimenti vertono in particolare sui seguenti aspetti:
- condizioni di esenzione dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui al D. Min. Interno 22/11/2017 per i contenitori-distributori esistenti al 05/01/2018 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 22/11/2017);
- definizioni e terminologie;
- elementi strutturali del contenitore-distributore, con specifico riguardo al bacino di contenimento ed al box prefabbricato;
- regime transitorio per la commercializzazione di contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche pregresse;
- adempimenti imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di capienza non superiore a 6 m3 (art. 1-bis del D.L. 91/2014, comma 1);
- approvazioni di tipo rilasciate in riferimento al D. Min. Interno 19/03/1990 nonché al D. Min. Interno 12/09/2003.

Quanto al regime transitorio, la Circolare 29/08/2018, n. 1, specifica più nel dettaglio quanto segue:
- con l’entrata in vigore del D.M. 22/11/2017 (05/01/2018) sono decadute - esclusivamente ai fini delle nuove immissioni sul mercato - le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe Al;
- non decadono invece le altre approvazioni di tipo rilasciate in riferimento al D. Min. Interno 19/03/1990 nonché al D. Min. Interno 12/09/2003, purché l’eventuale adeguamento alle misure previste dal D. Min. Interno 22/11/2017 non comporti modifiche strutturali o impiantistiche al contenitore-distributore approvato;
- entro il 17/02/2019 (9 mesi dall’entrata in vigore del D. Min. Interno 10/05/2018), possono essere commercializzati ed installati contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), purché l’apparecchiatura sia stata realizzata entro il 05/01/2018 e purché siano rispettate le altre misure di sicurezza di cui all’allegato al D. Min. Interno 22/11/2017;
- dopo il 17/02/2019, i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi, anche in questo caso purché siano rispettate le altre misure di sicurezza di cui all’allegato al D. Min. Interno 22/11/2017.

 

Dalla redazione