Con il decreto è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto. Le disposizioni del decreto in esame non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
I contenitori-distributori rimovibili disciplinati dal decreto devono essere approvati, ai fini antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 19/03/1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri), e devono rispondere alle direttive europee applicabili in materia. L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.