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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 12/09/2003
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D. Min. Interno 12/09/2003
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In vigore dal 08/10/2003.
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PREMESSAIl Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle attività produttive Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, conv |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e |
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Art. 2. - Obiettivi1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi: |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto. |
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Art. 4. - Disposizioni complementari e finali1. L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui al presente decreto, è soggetta alle visit |
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ALLEGATO - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO, DI CAPACITÀ GEOMETRICA NON SUPERIORE A 9 M3, IN CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO |
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2. Capacità del deposito.1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 m |
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3. Modalità di installazione.1. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di: a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato; b) manuale di installazione, uso e manutenzione; c) targa di identificazione, punzonata in p |
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4. Distanze di sicurezza.1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza: |
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5. Distanze di protezione.1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di c |
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6. Recinzione.1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da re |
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7. Altre misure di sicurezza.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di i |
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8. Impianto elettrico e messa a terra.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installat |
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9. Estintori.1. In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due |
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10. Norme di esercizio.1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e succes |
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