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Sent. C. Cass. 04/06/2010, n. 13628

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Edilizia ed urbanistica - Distanze - Muro di cinta - Con funzione di contenimento di terrapieno - Equiparato a muro di fabbrica - Conseguenze

In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che il muro di cinta abbia la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall’opera dell’uomo, e vada, per l’effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

Dalla redazione