FAST FIND : FL4536

Flash news del
28/09/2018

Ristrutturazione edilizia per il ripristino di edifici crollati o demoliti

La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni principi relativi ai presupposti ed ai titoli abilitativi necessari per gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla ricostruzione di edifici crollati o demoliti.

Nel caso di specie, con riferimento alla realizzazione di interventi di ristrutturazione volti al ripristino di edifici crollati o demoliti, veniva contestato ad un tecnico comunale il concorso nell'illecito rilascio di un parere paesaggistico sulla base di una relazione tecnica, nella quale si attestava falsamente che le opere previste nella proposta progettuale non comportavano variazione di sagoma né aumenti delle volumetrie esistenti. Tali fatti risultavano smentiti dall'esame degli atti, trattandosi di intervento modificativo della sagoma e degli indici plano-volumetrici rispetto all'esistente, considerando l'obiettiva impossibilità di individuare le originarie caratteristiche costruttive dell'immobile crollato, definito come "un mero ammasso di pietre a secco con un accenno di andamento solo di due muri perimetrali e di piccola parte di un terzo muro".

La lett. d), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, prevede che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, tali interventi costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

In proposito la Sent. C. Cass. pen. 31/08/2018, n. 39340, ha riaffermato e chiarito i seguenti principi:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti impongono, quale imprescindibile condizione, che sia possibile accertare la preesistente consistenza di ciò che si è demolito o è crollato;

- il termine "consistenza" include tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di tali elementi, dovrà escludersi la sussistenza del requisito richiesto dalla norma;

- la verifica di tali caratteristiche dovrà basarsi su dati certi, completi ed obiettivamente apprezzabili e non può ritenersi validamente effettuata sulla base di studi storici o rilevazioni relativi ad edifici aventi analoga tipologia, restando una simile verifica confinata nell’ambito delle mere deduzioni soggettive e non offrendo alcuna oggettiva evidenza;

- infine, gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati a permesso di costruire se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere, le quali, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l'obbligo di rispettare anche la precedente sagoma dell'edificio.

 

 

 

Dalla redazione