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Sent.C. Cass. 15/02/2006, n. 3287

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Illecito disciplinare - Conseguenze.
1. In riferimento agli illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147 della L. n. 89 del 1913, nel vietare le forme illecite di concorrenza, non in sè, bensì quale forma di lesione del bene protetto dalla norma del decoro e del prestigio della classe notarile, prevede che la concorrenza illecita in questione può concretarsi in una serie di comportamenti tipici o atipici, tra i quali può ben ricomprendersi una condotta «compiacente» a favore del cliente, senza che a ciò osti l'impossibilità di rifiutare la stipula di un atto valido sotto il profilo civilistico e tributario, atteso che l'illecito disciplinare è ipotizzabile anche in relazione a comportamenti ulteriori rispetto alla stipula dell'atto ed anzi resi necessari proprio dalla stessa. (Nella specie, relativa alla stipula di nove compravendite immobiliari e contestualmente di altrettanti atti di mutuo per importi inspiegabilmente e notevolmente superiori al prezzo dichiarato della compravendita, la sentenza confermata dalla S.C. aveva sanzionato con la censura il notaio, per il comportamento frettoloso e compiacente, in quanto il riferimento, ai fini della dichiarazione di valore del bene, ai parametri catastali, non escludeva l'applicabilità ai clienti delle sanzioni previste dall'art. 72 D.P.R. n. 141 del 1986 in caso di accertata dichiarazione di prezzo inferiore rispetto a quello corrisposto).

1. Ved. Cass. 7 luglio 2003 n. 10683 R; 4 dicembre 2002 n. 17202 R; 28 ottobre 2000 n. 14250. [R=W28O0014250] 1a. Ved. Cass. 11 gennaio 2006 n. 264 R

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