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21/09/2018

Costruzioni abusive in zone sismiche: configurabilità del reato e periculum in mora

La Corte di Cassazione ha affermato che ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di preavviso all'ufficio tecnico della regione ed ottenimento della preventiva autorizzazione di quest'ultimo, a nulla rilevando le dimensioni e le caratteristiche dell'opera, né la natura dei materiali impiegati.

In tema di realizzazione di opere in zone sismica, la Sent. C. Cass. pen. 21/08/2018, n. 38717, ha ricordato che:
-l'articolo 93 del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico edilizia) prescrive, tra l'altro, che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato;
- l'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 prescrive che nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione;
- l'inosservanza delle predette disposizioni è sanzionata dall'articolo 95 del D.P.R. 380/2001.

La Suprema Corte ha poi precisato che la ratio della normativa antisismica si fonda sulla necessità, rivolta a tutela dell'incolumità pubblica, di dettare i criteri che devono essere obbligatoriamente seguiti per la costruzione di qualsiasi struttura realizzata nelle parti del territorio nazionale individuate dalla normativa di settore come zone a rischio sismico.

Di conseguenza, ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, a nulla rilevando le dimensioni e le caratteristiche dell'opera, né la natura dei materiali impiegati.

Inoltre, con riferimento al sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione sia soggetta al rispetto della normativa antisismica, la Sentenza ha chiarito che, ove venga in considerazione il pericolo di aggravamento del reato con riguardo al perdurante utilizzo dell'immobile (ai fini dell'integrazione del periculum in mora), la nozione di concreta possibilità del pericolo è insita nella violazione della normativa di settore; cosicché l'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale assume rilevanza ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo.
 

Dalla redazione