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Sent. C. Cass. 07/02/2003, n. 1833

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Diritto ad interessi e maggior danno da provare.

1. In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della L. 2 marzo 1949 n. 143 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ex art. 1224 Cod.civ., purché sia fornita la relativa prova, che non è in re ipsa.

1. Ved. Cass. 14 febbraio 2002 n. 2149 R; 22 giugno 1996 n. 5790 R, 4043; 2 maggio 1996 n. 4018 R; 6 settembre 1994 n. 7667 R; 15 marzo 1994 n. 2445 R.


(Cod.civ. art. 1224; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9)

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