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Sent. C. Cass. 15/03/1994, n. 2445

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Maggiorazione ex art. 21 L. n. 143/1949 - Applicazione - Condizione. 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Interessi ex art. 9 L. n. 143/1949 - Decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla consegna della specifica - Periodo anteriore - Non è computabile. 3. Ingegneri e architetti - Onorario - Interessi ex art. 9 L. n. 143/1949 - Risarcimento maggior danno ex art. 1224 C.c. - Ammissibilità - Condizione.
1. Con riguardo alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con la L. 2 marzo 1949 n. 143 la maggiorazione prevista all'art. 21 (che richiama le aliquote dell'art. 19 lett. a) e b) e non dell'art. 19 bis) può essere concessa quando l'opera abbia richiesto uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiori alla media. 2. L'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con la L. 2 marzo 1949 n. 143, stabilendo che sui compensi dovuti spettano gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, pone un saggio legale degli interessi medesimi in favore dell'ingegnere od architetto, che, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità della tariffa, faccia istanza degli interessi legali, e stabilendo che il pagamento delle somme dovute al professionista deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla consegna della specifica e collegando alla scadenza di tale termine la decorrenza degli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, esclude che tali somme possano produrre interessi di mora di sorta prima della scadenza di tale termine. 3. L'art. 9 della tariffa degli ingegneri e architetti, approvata con la L. 2 marzo 1949 n. 143, nel riconoscere al professionista (architetto od ingegnere) gli interessi al tasso ufficiale di sconto, non esclude per questo la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 C.c., di cui deve essere fornita prova.

1. Conf. Cass. 12 maggio 1973 n. 1276.[R=W12MA731276] 2. Conf. Cass. 8 aprile 1986 n. 2434 R e 7 maggio 1988 n. 3390R 3. Conf. Cass. 4 maggio 1993 n. 5158 R
C.c. art. 2233 ; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 21 R C.c. art. 2233 ; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9 C.c. artt. 1224 e 2233; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9

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