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Sent. C. Cass. 14/02/2002, n. 2149

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Domanda di interessi legali - Equivalenza a interessi al tasso sconto B. Italia.

1. Interesse legale non è solo quello previsto nel 5% dal codice civile ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia preveduto dalla legge. Pertanto, qualora un ingegnere o un architetto, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità della tariffa professionale approvata con la legge 2 marzo 1949 n. 143, faccia istanza degli «interessi legali» senza ulteriore specificazione, deve applicarsi la norma di quella tariffa in base alla quale, sui compensi dovuti ai suddetti professionisti, spettano gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto.

Cass. 8 aprile 1986 n. 2434R.


(L. 2 marzo 1949 n. 143)R

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