FAST FIND : GP441

Sent. C. Cass. 02/05/1996, n. 4018

43635 43635
1. Professionisti - Onorario - Debito di valuta - Conseguenza - Risarcibilità del maggior danno - Onere di prova ex art. 1224 Cod. civ. - Necessità.
1. Il credito del professionista per il compenso delle sue prestazioni è di valuta e non di valore e si estingue, quindi, con moneta avente corso legale nello Stato e per il suo valore nominale, salvo il diritto del creditore, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 1224 Cod. civ., al pagamento degli interessi legali ed ai maggiori danni che egli dimostri, anche con elementi di prova indiretta, di aver subìto a causa della mora del suo debitore.

1. Ved. Cass. 13 marzo 1987 n. 2611 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 10 aprile 1996 n. 3298.R
Cod. civ. artt. 1224, 1227, 2229 e 2233

Dalla redazione