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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 31/07/2018, n. 23
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- L.R. 29/01/2019, n. 1
- L.R. 24/08/2018, n. 30
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Principi e funzioni |
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Art. 2 - Principi e finalità1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata. 2. La Regione disciplina il settore delle attività commerciali in attuazione dei principi europei, costituzionali e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza e liberalizzazione. 3. La Regione persegue con il concorso degli Enti locali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominate Camere di commercio), delle associazioni di categoria del settore commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale e di quelle dei consumatori il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 4. La disciplina del presente testo unico persegue le seguenti finalità: |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di commercio, ed in particolare: a. il concorso all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche di sostegno e promozione nell'ambito delle politiche europee e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi europei; |
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Art. 4 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di commercio non attribuite dal presente testo unico alla Regione o ad altri enti. 2. I Comuni: a. definiscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita; b. stabiliscono le direttive |
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Art. 6 - Attività commerciali1. Ai fini del presente testo unico si intendono per attività commerciali: |
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Art. 7 - Ambito di esclusione1. Il presente testo unico non si applica: a. ai titolari di farmacie e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) che vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b. ai titolari di rivendite di generi di monopolio, che vendono esclusivamente generi di monopolio ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio); c. agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 magg |
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Art. 7-bis - Prodotti ingombranti |
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Art. 7-ter - Ampliamento ed accorpamento |
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Capo II - Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali |
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Art. 9 - Formazione professionale1. Il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 59/2010 è conseguito al termine della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto e regolamentato dalla Regione. 2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartim |
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Capo III - Programmazione distributiva |
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Art. 10 - Programmazione distributiva regionale1. La programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva regionale è attuata attraverso il Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio adottato dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma |
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Art. 11 - Obiettivi del Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio1. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci e dei servizi, il Piano di cui all'articolo 10 persegue i seguenti obiettivi: a. favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema; b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla v |
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Art. 12 - Programmazione distributiva comunale1. I Comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto disposto dal Piano |
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Art. 13 - Progetti integrati di rivitalizzazione dei centri storici e urbani e delle realtà minori1. I Comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 |
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Capo IV - Strumenti operativi |
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Art. 14 - Concertazione1. La Regione e i Comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazi |
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Art. 15 - Forme particolari di concertazione1. La Regione assicura forme particolari di concertazione intese alla: a. realizzazione di un sistema coordinato di monito |
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Art. 16 - Centri di assistenza tecnica1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese (di seguito CAT) costituiti |
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Art. 17 - Accreditamento dei CAT1. I CAT, per ottenere l'accreditamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a. specifica previsione nello statuto, relativa alla prestazione di servizi a favore delle imprese commerciali richiedenti; |
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Art. 18 - Agenzie per le imprese1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del |
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Art. 19 - Sportello unico per le attività produttive1. Lo sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) di cui all'articolo 38 del D.L. n. 112/2008 e di cui all'articolo 25 del |
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Art. 20 - Istituzioni e compiti dell'Osservatorio1. È istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del sistema distributivo. L'Osservatorio rimane in carica per la durata della legislatura; è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto come segue: a. l'Assessore competente in materia di commercio o suo delegato con funzioni di Presidente; b. il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di commercio o suo delegato; c. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dell'Unioncamere; d. un membro effettivo ed uno supplente in rappres |
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TITOLO II - Attività commerciale in sede fissa su aree private |
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Capo I - Commercio in sede fissa |
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Art. 21 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo si intende: a. per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; b. per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c. per superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti adibite all'esposizione delle merci e collegate direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti; d. per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente supe |
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Art. 22 - Settori merceologici1. Ai sensi del presente testo unico l'attività commerciale al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa può essere esercitata, singolarmente o cumulati |
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Art. 23 - Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione degli esercizi di vicinato nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2 |
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Art. 24 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione delle medie strutture di vendita nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016. |
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Art. 25 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione delle grandi strutture di vendita nel settore alimentare e non alimenta |
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Art. 26 - Procedimento autorizzativo per le grandi strutture di vendita1. L'esame e l'istruttoria delle pratiche relative ai regimi amministrativi di cui all'articolo 25 sono effettuate dai Comuni interessati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1. 2. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 1, il Comune indice la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in conformità con quanto previsto nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016. 3. Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi il Comune, tramit |
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Art. 27 - Autorizzazione comunale1. Il Comune, nel caso di determinazione positiva della conferenza di cui all'articolo 26, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di deter |
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Art. 28 - Disposizioni particolari1. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale (VIA) e questa non sia allegata alla domanda, il Comune deve acquisirla entro il termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell'articolo 26. La mancata acquisizione della VIA secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda. 2. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzativo commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità di cui al Capo I del p |
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Art. 29 - Attivazione commerciale1. Gli esercizi commerciali delle medie strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) soggetti ad autorizzazione amministrativa sono attivati entro dodici mesi dalla data di rilascio del |
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Art. 30 - Priorità delle domande concorrenti1. In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita i Comuni per il rilascio della prescritta |
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Art. 31 - Procedimento per il trasferimento delle grandi strutture di vendita1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita può essere effettuato solo all'interno del territorio comunale. |
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Art. 32 - Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita1. Le strutture degli esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilità sul territorio, secondo i successivi parametri. 2. Per le aree destinate a nuovi insediamenti commerciali è obbligatoria la specifica destinazione d'uso commerciale delle aree stesse. 3. Per i nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici: a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento di superficie fondiaria; b) per i nuovi insediamenti commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e regionale; |
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Art. 33 - Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale1. I Comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai parametri di cui all'articolo 32, individuano le zone del proprio territor |
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Art. 34 - Razionalizzazione della rete distributiva1. Al fine di assicurare un processo di riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente, è consentita l'apertura di grandi st |
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Art. 35 - Centri commerciali1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g) sono soggetti ad auto |
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Art. 36 - Commercio all'ingrosso1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofr |
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Art. 37 - Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 35, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automed |
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Capo II - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Art. 38 - Spacci interni1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di mil |
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Art. 39 - Apparecchi automatici1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita, nel settore alimentare e non alimentare, effettuata in apposito locale ad esso |
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Art. 40 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione1. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri si |
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Art. 41 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori1. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di a |
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Capo III - Vendite straordinarie |
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Art. 42 - Definizione di vendita straordinaria1. Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite promozionali e le vendite di fine stagione o saldi effettuate dall'ese |
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Art. 43 - Vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di eliminare in breve tempo le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione di durata annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione in proprietà dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali. 2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno |
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Art. 44 - Vendite promozionali1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici, praticando sconti reali ed effettivi sui prezzi normali di vendita. |
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Art. 45 - Vendite di fine stagione o saldi1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 2. Le vendite di cui al comma |
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Art. 46 - Disposizioni comuni alle vendite straordinarie1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile: a. il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45; b. l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita; c. la dat |
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Capo IV - Pubblicità dei prezzi e orari delle attività commerciali |
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Art. 47 - Pubblicità dei prezzi1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico m |
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Art. 48 - Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico di tutte le attività di vendita al dettaglio è contenuta nelle disposizioni |
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Capo V - Disposizioni sanzionatorie |
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Art. 49 - Sanzioni per l'attività commerciale in sede fissa su aree private1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41 e 48, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro ventimila. 2. In caso di particolare gravità o di recidiva |
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TITOLO III - Somministrazione di alimenti e bevande |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 50 - Tipologia dell'attività1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande alc |
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Art. 51 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo si intende: a. per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati; non costitu |
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Art. 52 - Ambito di applicazione1. Il presente Capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande così come definita all'articolo 51 e altresì all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a. mediante distributori automati |
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Art. 53 - Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita ed il subingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono quelli di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016. 2. I Comuni, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi d |
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Art. 54 - Attività di somministrazione stagionale e temporanea1. I Comuni stabiliscono e verificano le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attiv |
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Art. 55 - Esercizio di attività accessorie1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i regimi amministrativi di cui all'articolo 53 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiote |
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Art. 56 - Disposizioni per i distributori automatici1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed all'uopo attrezzati è soggetta a |
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Art. 57 - Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico1. I Comuni predispongono nel rispetto della normativa vigente i criteri per disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta |
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Art. 58 - Durata dei titoli abilitativi1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato può essere svolta esclusivamente nei locali e nelle aree |
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Capo II - Disposizioni particolari |
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Art. 59 - Pubblicità dei prezzi1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono all'esterno, mediante cartello o altre idonee modalità, il prezzo delle consumazioni con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro e visibile al pubblico durante l'orario di apertura. |
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Art. 60 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è contenuta nelle di |
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Art. 61 - Cessazione dell'attività1. Il titolare dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l'attività, trasmette al SUAP del Comu |
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Art. 62 - Decadenza, sospensione e revoca1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 53, comma 1, decadono nei casi stabiliti dall'articolo 64, |
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Capo III - Disposizioni sanzionatorie |
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Art. 63 - Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), quando questa sia stat |
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TITOLO IV - Sospensione volontaria e gestione di reparto per l'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande |
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Capo I - Sospensione volontaria e gestione di reparto |
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Art. 64 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande1. L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecu |
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Art. 65 - Gestione di reparto1. Il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio organizzato in più reparti, ferma restando l'applicazione del contratto nazional |
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TITOLO V - Negozi storici abruzzesi |
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Capo I - Riconoscimento dei negozi storici |
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Art. 66 - Finalità1. La Regi |
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Art. 67 - Negozi storici1. Ai fini del presente Capo sono definiti negozi storici gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande caratterizzati da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell’attività, della tipologia di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, all’espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. 2. Al riconoscimento dei negozi storici provvede il Comune territorialmente competente previa verifica del possesso dei seguenti requisiti: a) svolgimento della medesima |
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Art. 67-bis - Elenco regionale dei negozi storici1. Pres |
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Art. 67-ter - Misure di sostegno1. La Regione promuove interventi a favore delle attività commerciali riconosciute negozi storici ai sensi dell’articolo 67 diretti a: a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione ed il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani; b) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa; c) difendere e sostenere il patrimonio storico attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria; |
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Art. 67-quater - Modalità attuative1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, adotta un d |
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TITOLO VI - Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 68 - Oggetto1. Il presente Titolo, nell'ambito dei principi posti dalla vigente normativa sulla gestione dei servizi pubblici locali, disciplina il commercio all'i |
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Art. 69 - Definizioni1. Ai fini del presente Titolo si intende per mercato all'ingrosso, un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, dove si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, delle carni, dei prodotti floricoli, delle piante, delle sementi e dei prodotti della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, operato da una pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all'ingrosso si ha la libera formazion |
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Art. 70 - Indicazioni programmatiche regionali1. La Giunta regionale, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione le indicazioni programmatiche, prevedendone, altresì, modalità di aggiornamento |
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Art. 71 - Soggetti istitutori1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, attraverso forme di consultazione e di confronto con le categorie interessa |
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Art. 72 - Gestione1. I mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 71. 2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce anche l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore. Nei casi in cui il soggetto gestore sia uno dei soggetti istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione. 3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura |
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Art. 73 - Direttore di mercato1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi secondo le norme di legge e del r |
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Art. 74 - Commissione di mercato1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso o centro agroalimentare possono istituire una commissione di mercato, con funzioni consultive e propositiv |
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Art. 75 - Regolamento1. L'ente gestore del mercato all'ingrosso o del centro agroalimentare, nel rispetto delle modalità convenute con l'ente istitutore e previo assenso dello stesso nei casi in cui l'ente gestore e l'ente istitutore siano due soggetti distinti, adotta il regolamento per il funzionamento del mercato, sentite le associazioni delle categorie interessate. 2. Nel |
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Art. 76 - Vendita all'asta1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, secondo le norme previste nel regolamento di cui all'articolo 75. |
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Art. 77 - Sale contrattazione e borse merci1. Nell'ambito dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari possono essere istituite sale di contrattazione e borse merci per la compravendita |
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Art. 78 - Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo è effettuata dal Comune competente per territorio. |
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TITOLO VII - Commercio su aree pubbliche |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 79 - Finalità e oggetto1. Il presente Titolo disciplina il commercio su aree pubbliche quale attività di servizio per il cittadino, favorendo, con la collaborazione degli En |
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Art. 80 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonché, limitatamente all' |
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Art. 81 - Definizioni1. Ai fini del presente Titolo si intende per: a. commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità; b. aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico; c. posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; d. concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizz |
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Art. 81-bis - Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche1. La Regione Abruzzo riconosce i mercati e le fiere di val |
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Art. 81-ter - Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche1. La Regione Abruzzo definisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche. 2. Ai fini del presente articolo si definiscono: a) "Mercati a valenza stor |
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Art. 81-quater - Promozione e valorizzazione dei mercati |
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Capo II - Norme sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche |
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Art. 82 - Modalità di esercizio dell'attività1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche o da imprese regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. 2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto: a. su posteggi dati in concessione; |
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Art. 83 - Esercizio dell'attività1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale |
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Art. 84 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio1. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, c |
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Art. 85 - Concessione di posteggio1. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio del titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il |
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Art. 86 - Utilizzazione dei posteggi1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione. 2. In relazione al numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi pe |
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Art. 87 - Posteggi riservati1. Nelle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli |
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Art. 88 - Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere1. I Comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere con cadenza annuale la stessa disciplina prevista dall'articolo 85 in materia di rilasc |
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Art. 89 - Subingresso nei titoli abilitativi su posteggi dati in concessione1. Ferma restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario subentra nel titolo abilitativo di cui all'articolo 84. 2. Nel caso di trasferimento per causa di morte, gli |
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Art. 90 - Esercizio dell'attività in forma itinerante1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. 2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 59/2010, nonché alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. |
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Art. 91 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione, qualora il titolare sia in possesso |
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Art. 92 - Hobbisti1. Ai fini del presente Titolo, sono di seguito denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), senza i regimi amministrativi di cui all'articolo 83, comma 2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 101, comma 4, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati. |
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Art. 93 - Carta di esercizio e Attestazione annuale1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo. 2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore. 3. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), ovvero tramite i Centri di assisten |
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Art. 94 - Decadenza, sospensione dei titoli abilitativi1. N7 Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 è dichiarato decaduto: a. nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previst |
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Art. 95 - Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il Comune abbia la disponibilità, |
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Capo III - Disposizioni sanzionatorie |
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Art. 96 - Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo si applicano le sanzioni previste al Titolo X del D.Lgs. n. 114/1998. 2. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 92, comma 2, o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merc |
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Capo IV - Programmazione del commercio su aree pubbliche |
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Art. 97 - Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree. 2. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno. 3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o a nuove fiere, i Comuni, sentite |
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Art. 98 - Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati1. La soppressione di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni: a. caduta sistematica della domanda; b. numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività; |
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Art. 99 - Trasferimento dei mercati1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q). 2. Il trasferimento del mercato o |
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Art. 100 - Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q) e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono: a. alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento; b. alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi; c. alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine dell |
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Art. 101 - Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo1. I Comuni, sentite le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo come definiti dall'articolo 81, comma 1, lettera i). 2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano: |
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Art. 102 - Dati relativi al commercio su aree pubbliche1. I Comuni, al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche, nonché al fine di consentire una adeguata divulgaz |
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Art. 103 - Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con i |
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Art. 104 - Computo delle presenze1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa ovvero ha richiest |
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Art. 105 - Aree private messe a disposizione1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio |
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Art. 106 - Affidamento per la gestione dei servizi mercatali1. I Comuni possono affidare alle associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q) e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, |
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Art. 107 - Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche1. Il Comune stabilisce gli orari per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei seguenti criteri: |
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TITOLO VIII - Sistema fieristico regionale e internazionalizzazione |
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Capo I - Disciplina del sistema fieristico regionale |
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Art. 108 - Principi generali e finalità1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa europea e dell'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive. 2. L'esercizio d |
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Art. 109 - Definizioni1. Ai fini del presente Titolo si intende per: a. manifestazioni fieristiche: le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commer |
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Art. 110 - Tipologie manifestazioni fieristiche1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dal presente Titolo le seguenti tipologie: a. fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti; |
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Art. 111 - Ambito di esclusione1. Sono escluse dalla disciplina del presente Titolo: a. le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali; |
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Art. 112 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche1. Ai fini del presente Capo, il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, nazionale e regionale è effettuato dal Servizio regionale com |
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Art. 113 - Sistemi di rilevazione1. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche predispongono sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori, al fine della verifica dei requisiti per l'attribuzione o il mantenime |
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Art. 114 - Svolgimento manifestazioni fieristiche1. L'organizzatore che intende svolgere manifestazioni fieristiche, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento ne dà comunicazione: |
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Art. 115 - Calendario fieristico1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato con atto del dirigente del Servizio regionale competente entro il 30 dicembre d |
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Art. 116 - Incentivazione alla commercializzazione1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 108 la Giunta regionale può: a. organizzare, partecipare autonomamente alle manifestazioni fieristiche, organizzare e partecipare alle manifestazioni fieristiche tramite società o a |
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Art. 117 - Contributi per la partecipazione alle fiere1. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previsti dall'articolo 116, comma 1, lettera c), possono essere concessi nei limiti |
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Capo II - Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese |
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Art. 118 - Finalità1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l'Unione Europea e di commercio con l'estero, favorisce e sostiene la promozione all'estero del sistema economico e del territorio dell'Abruzzo in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, turistici, culturali, ambientali e territoriali, assicurando l'unitarietà dell'immagine e dell'attività regionale. |
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Art. 119 - Internazionalizzazione e promozione all'estero1. Per le finalità di cui all'articolo 118 la Regione: a) svolge attività promozionale all'estero autonomamente ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura |
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Art. 120 - Sistema regionale per l'Internazionalizzazione e la promozione all'estero1. Per le finalità di cui all'articolo 118, la Regione promuove la creazione di un sistema per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione all'estero, collaborando, a seconda delle esigenze, con le Camere di Commercio, i Centri regionali per il Commercio Estero, ICE Agenzia, Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura), SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) e SIMEST (S |
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Capo III - Disposizioni sanzionatorie |
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Art. 121 - Sanzioni in materia di fiere1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non rispettano quanto stabilito nel presente Titolo ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunic |
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TITOLO IX - Stampa quotidiana e periodica |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 122 - Finalità1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 2 |
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Art. 123 - Definizioni1. Ai fini del presente Titolo si intendono per: |
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Art. 125 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 4-bis del D.Lgs. n. 170/2001 possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi. 2. I Comuni, nella individuazione delle zone di cui al comma 1 ten |
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Art. 127 - Subingresso1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto le attività previste dall'articolo 124, comma 1, lettere a) e b) si pro |
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Art. 128 - Esercizio abusivo dell'attività1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, è soggetto, in conformità a quan |
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TITOLO X - Rete distributiva di carburanti |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 129 - Finalità1. Il presente Titolo disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità: |
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Art. 130 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intendono per: a. rete distributiva di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina, gasolio, gas naturale in forma gassosa denominato gas naturale compresso (GNC), gas naturale in forma liquefatta denominato gas naturale liquefatto (GNL), gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi compresi gli impianti per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j); b. carburanti: la benzina, il gasolio, anche miscelato con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas naturale compresso (GNC), il gas naturale liquefatto (GNL), il g |
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Art. 132 - Tipologie ed attività commerciali integrative1. Tutti i nuovi impianti nonché quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale devono essere dotati di infrastruttura per la ricarica elettrica. Per i nuovi impianti anche di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva modalità self service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi). Sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbrica |
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Art. 133 - Modifica e ristrutturazione totale degli impianti1. Costituisce modifica all'impianto: a. la variazione del numero di colonnine; b. la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla; c. l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature; |
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Capo II - Impianti autostradali, ad uso privato, per unità da diporto e di pubblica utilità |
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Art. 134 - Impianti autostradali1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché sui raccordi classificati come superst |
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Art. 135 - Impianti di distribuzione ad uso privato1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, ad eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle |
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Art. 136 - Impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto1. Gli impianti sono autorizzati dal Comune competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impiant |
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Art. 137 - Autorizzazione al prelievo di carburanti1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in posses |
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Art. 138 - Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate1. Sono ritenuti di pubblica utilità: a. l'i |
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Capo III - Sospensione |
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Art. 139 - Sospensione, decadenza e revoca1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune competente la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. 2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabi |
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Capo IV- Collaudo, stato di conservazione, vigilanza e controllo |
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Art. 140 - Collaudo ed esercizio provvisorio1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti realizzati in conformità con la normativa nazionale, regionale ed europea vigente in materia nonché gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi della tabella A del D.Lgs. n. 222/2016 devono essere collaudati. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono sottoposti a collaudo, su richiesta del titolare dell'autorizzazio |
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Art. 141 - Termine per ultimazione lavori1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti devono essere ultimati entro il termine massimo di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione. |
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Art. 142 - Stato di conservazione degli impianti1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature |
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Art. 143 - Vigilanza e controllo1. La vigilanza sull'applicazione del presente Titolo è esercitata dai Comuni. I titolari delle autorizzazioni ed i gestori devono consentire ai Comun |
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Art. 144 - Orario di servizio1. La regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di carburante, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e d |
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Capo V - Disposizioni sanzionatorie |
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Art. 145 - Sanzioni in materia di distribuzione carburanti1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila il titolare che: a. installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione; b. procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione; |
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TITOLO XI - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 146 - Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi superfici di vendita e parchi commerciali |
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Art. 147 - Abrogazioni1. Sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni legislative: a. articolo 47 della legge regionale 13 maggio 1982, n. 28 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982); b. legge regionale 1° dicembre 1987, n. 82 (Provvedimenti della Regione Abruzzo a sostegno dello sviluppo e qualificazione della fiera dell'agricoltura di Lanciano); c. legge regionale 10 febbraio 1988, n. 21 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso); d. legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Subdelega ai Comuni delle competenze regionali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione"); e. legge regionale 18 dicembre 1990, n. 101 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle vendite di giornali e riviste); f. legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative); g. legge regionale 10 agosto 1994, n. 49 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative"); h. legge regionale 20 aprile 1995, n. 62 (Rifinanziamento e modifiche della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 concernente: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative"); i. legge regionale 25 luglio 1996, n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 modificata con L.R. 10 agosto 1994, n. 49 relativa a: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative"); j. legge regionale 23 dicembre 1 |
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Art. 148 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate al Titolo 1 "Spese correnti", M |
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Art. 149 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
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